Responsabilità penale dell’amministratore di condominio per lesioni personali a terzi

Pubblicato il 08 settembre 2012 L’amministratore di condominio ha il dovere di attivarsi per rimuovere l’eventuale situazione di pericolo per l'incolumità dei terzi e tale obbligo non è, peraltro, affatto subordinato alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale.

E’ quanto sottolineato dalla Suprema corte con sentenza n. 34147 del 6 settembre 2012, depositata con riferimento ad una vicenda in cui un amministratore condominiale era stato coinvolto in un procedimento penale per lesioni personali gravi causate ad una passante, in conseguenza della mancata manutenzione da parte del condominio di un avallamento per lo scolo delle acque che fluivano in un tombino.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy