Responsabilità medica nella cartella clinica

Pubblicato il 07 aprile 2016

L’imperfetta tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari, non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente danneggiato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che, tornando ad occuparsi di responsabilità sanitaria, ha accolto il ricorso di due genitori per il risarcimento dei danni in conseguenza delle lesioni subite dalla figlia in occasione del parto, che erano esitate in una grave insufficienza mentale causate da asfissia perinatale.

Difettosa tenuta cartella clinica Nessun pregiudizio al paziente

Accogliendo le censure dei ricorrenti – circa le carenze nella tenuta della cartella clinica – la Corte ha ribadito il principio per cui, la struttura ed i sanitari che, come nel caso di specie, siano convenuti in giudizio per ipotesi di malpractice, sono tenuti a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell’adempimento) non può che ricadere a loro carico.

E’ altresì noto, principalmente, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (Corte di Cassazione, sentenza n. 1538/2010) e che è anzi consentito il ricorso a presunzioni “in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” (Corte di Cassazione, sentenza n. 10060/2010).

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