Restituzione voucher servizi per l'infanzia se il rapporto di lavoro cessa dopo il riconoscimento del beneficio

Pubblicato il 31 ottobre 2013 L'Inps, con messaggio n. 17440 del 30 ottobre 2013 (documento commentato dalla carta stampata ma non pubblicato ufficialmente), comunica che, qualora la lavoratrice - cui sia stato riconosciuto il beneficio di voucher per acquistare servizi di baby sitting o un contributo per il pagamento dei costi per servizi pubblici per l'infanzia o privati, purché accreditati - cessi dal proprio rapporto lavorativo, il contributo dev'essere rideterminato.

L'Istituto evidenzia come al momento in cui si dovesse verificare tale evenienza, procederà all'invio di apposita lettera per la restituzione dei voucher con importo corrispondente alla misura eccedente.

Il termine individuato ai fini del riconoscimento del beneficio è il 12 luglio 2013, per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio. Per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo.

Il termine finale, comunque, per i due casi è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato.
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