Retroattività del redditometro per accertamenti precedenti l’entrata in vigore dei decreti attuativi

Pubblicato il 01 giugno 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza 13776 del 31 maggio 2013, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sostiene che il redditometro può essere applicato retroattivamente anche alle dichiarazioni dei redditi presentante da un contribuente prima dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi delle nuove disposizioni normative.

Per la Corte, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione del redditometro ai redditi maturati in epoca precedente alla entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione, data la natura esclusivamente procedimentale degli strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dall’articolo 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, a fini esclusivamente accertativi e probatori.

Dunque, per il Fisco è legittimo procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tali circostanze, l’onere di provare che i redditi effettivi, frutto della propria attività, sono sufficienti a giustificare il tenore di vita condotto ricade solo ed esclusivamente sul contribuente.
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