Rettifica del Lavoro, esenzione fino al limite giornaliero per le quote che eccedono quelle fissate dal Ccnl

Pubblicato il 22 aprile 2010 La risposta del ministero del Lavoro all’interpello 14/2010 circa le indennità di trasferta ha costretto il dicastero a tornare sull’argomento con la nota n. 7301 del 21 aprile 2010.

Nella nota il Ministero provvede a correggere quanto detto rispetto alle quote erogate per le trasferte che eccedono quelle stabilite in sede di contrattazione collettiva.

Secondo la risposta all’interpello n. 14, l’esenzione di cui all’articolo 51 del Tuir sarebbe condizionata dal tipo di contratto e, nel caso di accordi individuali la quota di indennità eccedente il minimo stabilito dai Ccnl dovrebbe essere considerata “superminimo individuale” e come tale assoggettata a imposte e contributi.

Al contrario, nella nota n. 7301 si chiarisce che tali compensi eccedenti, erogati per le trasferte, sono esenti da imposte e contributi fino al tetto di 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 euro al giorno all’estero, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5, articolo 51 del Tuir.

Della questione si è occupata la circolare 6/2010 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, in cui è stato sottolineato che il decreto legge 318/96 non è più in linea con il quadro giuridico odierno, per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente relativo a imposte e contributi, che deve tenere in considerazione le modifiche intervenute con il decreto legislativo 314/97.

Quanto alle somme erogate a titolo di trasferta, la Fondazione studi aveva evidenziato che l’eccedenza delle stesse, rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, è da considerare retribuzione corrisposta a tale titolo e in nessun modo può essere considerata come superminimo.
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