Rettifica Iva. Validi in giudizio solo i documenti esibiti in sede di ispezione amministrativa

Pubblicato il 07 maggio 2013 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10448 del 6 maggio 2013, ribadisce il concetto secondo cui tutti i documenti in possesso del contribuente devono essere messi a disposizione della Guardia di Finanza. Ne deriva che in sede di giudizio avverso la rettifica IVA, il contribuente non può utilizzare le fatture che ha dimenticato di esibire in sede di verifica.

Secondo i Supremi giudici tale divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa (di cui al quinto comma dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) opera non solo nell’ipotesi di rifiuto dell’esibizione, che per definizione deve essere considerato doloso, ma “anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto”.

Secondo la difesa della società, il comportamento omissivo del rappresentate legale non era stato affatto volontario o doloso, trattandosi di una semplice dimenticanza. Ma, per la Corte, tale rilievo è del tutto privo di significato dato che in giudizio possono essere utilizzati i solo i documenti mostrati in sede di ispezione amministrativa alla GdF.
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