Rettifica valore terreno Prove non di parte

Pubblicato il 23 maggio 2016

A fronte di un avviso di rettifica del valore di compravendita di un terreno, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che faccia generico riferimento a “precedenti stime”, nonché ad un quadro istruttorio privo di qualsiasi elemento dimostrativo su punti ritenuti decisivi, deve concludersi per la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’asserita incongruità del valore indicato nell'atto di vendita.

E’ quanto in sintesi chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso dei venditori avverso l’avviso di rettifica notificato loro dall'Agenzia delle entrate (la cui legittimità era stata confermata in primo e secondo grado) con cui veniva rideterminato il valore di compravendita del terreno alienato, con conseguente rideterminazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

I ricorrenti, in particolare, censuravano la decisione della Commissione tributaria regionale sotto il profilo della insussistenza di prove attestanti la non rispondenza del valore dichiarato nell'atto di compravendita, con conseguente vizio di motivazione. E ciò poiché i giudici tributari - a detta dei contribuenti – dopo aver erroneamente equiparato una stima dell’Agenzia del territorio (su cui si era basata la decisione) ad un perizia d’ufficio, non avevano considerato tutti gli elementi istruttori che essi stessi  ricorrenti avevano versato in causa.

Relazione tecnica Ufficio erariale Di parte

Accogliendo la censura, la Corte Suprema ha chiarito che dinanzi al giudice tributario, l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile – redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'Amministrazione – costituisce una relazione tecnica di parte e non d’ufficio. Ad essa, pertanto, deve essere attribuito valore di atto pubblico soltanto per quello che concerne la sua provenienza e non anche per il suo contenuto estimativo.

A fondamento di decisione Previa idonea spiegazione

Se il giudice decide tuttavia di elevarla a fondamento della sua decisione, occorre che spieghi le ragioni per cui ritenga tale relazione (di parte) corretta e convincente, sia in sé, che in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie acquisite in giudizio.

Ma nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016 – è mancata qualsivoglia motivazione atta a sostenere – alla luce di un ben più articolato quadro istruttorio – la prevalenza della relazione dell’Amministrazione finanziaria su quelle, di pari efficacia, prodotte in giudizio dai contribuenti 

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