Reverse charge e impianti agrivoltaici: chiarimenti Entrate

Pubblicato il 17 giugno 2025

Il meccanismo del reverse charge, previsto per l’installazione di impianti ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, si applica anche all’installazione di impianti agrivoltaici?

Con la risposta n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) in relazione alla costruzione di un impianto agrivoltaico.

Richiesta di chiarimento

Un imprenditore agricolo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se possa applicare il meccanismo del reverse charge (inversione contabile IVA) all’acquisto e installazione di un impianto agrivoltaico avanzato, come già fatto in passato per un impianto fotovoltaico integrato su serre.

Il particolare, chiede se le operazioni di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici destinati a essere utilizzati con finalità agricole - secondo il modello dell’agrivoltaico avanzato, come definito dalle direttive del MASE e dal Decreto Agrivoltaico - possano beneficiare dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972.

In particolare, egli desidera sapere se tale regime IVA possa essere applicato:

Definizione di impianto agrivoltaico e limiti applicativi del reverse charge

A tal proposito, la risposta n. 156 del 16 giugno 2025 evidenzia innanzitutto che, secondo quanto indicato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE):

In relazione all’oggetto dell’analisi, è utile richiamare quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 27 marzo 2015: il legislatore, nel menzionare il termine “edificio”, ha inteso circoscrivere l’ambito applicativo della norma ai fabbricati, escludendo di conseguenza gli altri beni immobili non classificabili come tali.

Questa limitazione si applica sia agli immobili destinati ad uso abitativo sia a quelli di tipo strumentale, inclusi gli edifici di nuova costruzione e le loro singole porzioni (come, ad esempio, una stanza all’interno di un immobile). Sono inoltre compresi gli edifici ancora in fase di costruzione, rientranti nella categoria catastale F3, così come le unità non ancora definite, appartenenti alla categoria F4.

Pertanto:

Reverse charge e impianti fotovoltaici: il requisito del legame con l’edificio

La circolare 37/E del 2015, al paragrafo 8, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge per l’installazione di impianti fotovoltaici, ribadendo che questa modalità impositiva è subordinata all’esistenza di un collegamento funzionale con un edificio (ovvero un fabbricato).

Tale legame è presente nei cosiddetti impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati, così come in quelli installati a terra, purché questi ultimi si trovino in aree pertinenziali a un fabbricato.

In tal caso, cioè quando l’impianto è installato su un edificio o in uno spazio che ne rappresenta una pertinenza (es. giardino o cortile) - a condizione che non sia accatastato come unità immobiliare autonoma - si applica il regime dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972.

Diversamente, nel caso di centrali fotovoltaiche collocate su lastrici solari o in aree pertinenziali, ma registrate autonomamente al catasto nelle categorie D/1 o D/10, poiché non costituiscono edifici né loro porzioni, non si applica il reverse charge secondo la normativa sopra citata.

In base a questo principio, gli impianti agrivoltaici descritti dal contribuente non possono essere considerati funzionalmente connessi a un edificio, in quanto posizionati su terreno agricolo e privi di un rapporto diretto con strutture edilizie.

Di conseguenza, l’installazione di tali impianti non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972.

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