Reversibilità senza prestiti

Pubblicato il 27 aprile 2007

Il messaggio dell’Inps n. 10537 del 2007, stabilisce che, relativamente ai prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto, sono da escludere dal calcolo della quota cedibile le pensioni corrisposte a più contitolari. Qualora la pensione sia percepita da un solo titolare, anche abbinata ad altro trattamento cedibile, il calcolo della quota cedibile deve essere effettuato sulla pensione di riferimento. Nell’ipotesi in cui il pensionato abbia stipulato più contratti con società diverse, l’inps renderà esecutivo il contratto notificato in data più remota; tra i contratti stipulati con la stessa società va considerato quello notificato per ultimo recante il piano di ammortamento più aggiornato. Riguardo il tasso di interesse applicato, va considerato il tasso al netto del premio assicurativo e deve essere utilizzato quello riportato sul sito dell’Uic riferito al trimestre di notifica del contratto.

L’istruttoria sarà considerata conclusa in seguito alla risposta del pensionato alla lettera inviata o comunque entro trenta giorni dalla data di invio della lettera stessa.

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