Reversibilità senza prestiti

Pubblicato il 27 aprile 2007

Il messaggio dell’Inps n. 10537 del 2007, stabilisce che, relativamente ai prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto, sono da escludere dal calcolo della quota cedibile le pensioni corrisposte a più contitolari. Qualora la pensione sia percepita da un solo titolare, anche abbinata ad altro trattamento cedibile, il calcolo della quota cedibile deve essere effettuato sulla pensione di riferimento. Nell’ipotesi in cui il pensionato abbia stipulato più contratti con società diverse, l’inps renderà esecutivo il contratto notificato in data più remota; tra i contratti stipulati con la stessa società va considerato quello notificato per ultimo recante il piano di ammortamento più aggiornato. Riguardo il tasso di interesse applicato, va considerato il tasso al netto del premio assicurativo e deve essere utilizzato quello riportato sul sito dell’Uic riferito al trimestre di notifica del contratto.

L’istruttoria sarà considerata conclusa in seguito alla risposta del pensionato alla lettera inviata o comunque entro trenta giorni dalla data di invio della lettera stessa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di bilancio 2026: al via il nuovo iper-ammortamento

15/01/2026

Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026

15/01/2026

Legge di Bilancio 2026: aggiornamenti su congedi parentali e malattia del figlio

15/01/2026

Iper-ammortamenti 2026: necessarie comunicazioni ad hoc

15/01/2026

Fondo Nuove Competenze 3: incremento di 125,9 milioni e pubblicazione delle istanze finanziabili

15/01/2026

Fondo EST: novità in arrivo per il 2026

15/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy