Reversibilità Chiarimenti

Pubblicato il 29 settembre 2016

L’INPS, con comunicato stampa del 28 settembre 2016 e con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, ha precisato che la sua circolare n. 195/2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione in questione.

La citata circolare specifica chiaramente che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF, ma presenta un refuso nell’allegato 1, contenente le tipologie reddituali influenti sulle diverse rilevanze.

Stante quanto sopra - conclude il comunicato - diversamente da quanto scritto nel testo dell’allegato alla circolare INPS n. 195/2015, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’IRPEF, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: secondo sì della Camera

19/09/2025

Inail: aggiornati i minimali e i massimali di rendita

19/09/2025

Certificatori Tcf: primi elenchi attivi e nuove regole CNDCEC

19/09/2025

Centralinisti telefonici non vedenti: nuove sanzioni per i datori di lavoro

19/09/2025

Salario minimo a tre vie: al via l’esame al Senato

19/09/2025

Incentivo al posticipo della pensione: esenzione fiscale per dipendenti pubblici

19/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy