Revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo con benefici limitati

Pubblicato il 30 giugno 2015

L'approvazione, in prima lettura, da parte del Consiglio dei ministri di venerdì 26 giugno dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario penale e amministrativo (n. 183) ha dato origine ad una vera e propria rivoluzione.

Riforma a tempo

Ciò che balza immediatamente agli occhi, però, è che, come espressamente sancito dallo schema di Dlgs, le misure previste avranno efficacia a tempo limitato. Le nuove sanzioni penali e amministrative, infatti, entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e lo resteranno fino al al 31 dicembre 2017.

Al termine del periodo indicato, si dovrà fare un passo indietro e riprendere le misure attualmente in vigore, secondo quanto emerge dalla previsione dell'articolo 31 del provvedimento che cita testualmente: “le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017”.

Dunque, sembra a tutti gli effetti una riforma a tempo ed a confermarlo anche il fatto che:

- lo stesso provvedimento neutralizza solo per il periodo espressamente indicato una serie di disposizioni vigenti che risultano non compatibili con le modifiche previste dal provvedimento;

- la relazione tecnica al Dlgs stima in 40 milioni di euro annui, per il biennio 2016-2017, le minori entrate della riforma “tenuto conto che gli interventi sul sistema sanzionatorio previsti dall'atto stesso sono limitati ai predetti anni”.

Forse uno dei motivi che ha spinto il legislatore a definire un tempo limitato per la riforma delle sanzioni penali e amministrative è da ritrovare nel fatto che si vuole vedere quali sono gli effetti finanziari della revisione per verificarne la fattibilità nel lungo periodo.

Si ricorda che la legge delega prevede una clausola di invarianza, ossia che la copertura del costo della riforma per le casse dello Stato non può far scaturire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oppure aumentare la pressione fiscale e che i maggiori oneri prodotti devono essere compensati all'interno dello stesso decreto di riforma oppure con le risorse finanziarie prodotte da altri decreti.

Tutto ciò, però, porta a pensare ad una sorta di esperimento temporaneo con sacrifici non indifferenti in termini di tempo ed energie, che verrebbero vanificati al termine del periodo stabilito.

La riforma, così, finirebbe per produrre benefici più per il passato che non per il futuro, grazie all'applicazione del principio del “favor rei”, che farà retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti per le violazioni commesse in passato, mentre per il futuro non vi è certezza della loro validità.

Penale tributario

Anche da un punto di vista penale, l'estinzione del reato di omesso versamento risulta sottoposto a precisi vincoli temporali.

Nel caso di omesso versamento Iva, per esempio, lo schema di Dlgs introduce un elemento fondamentale che è espresso dalla causa di non punibilità, rappresentata dall’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

L'effetto della causa, però, è subordinata a precisi vincoli temporali, entro i quali deve avvenire il pagamento. Quest'ultimo, infatti, deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Per i debiti tributari in corso di rateizzazione, invece, il pagamento del debito residuo deve avvenire entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dall'apertura del dibattimento di primo grado e può essere prorogato solo una volta (di altri tre mesi). Durante il maggior temine per adempiere la prescrizione del reato è sospesa.

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