Revisione delle condizioni di separazione solo per fatti nuovi

Pubblicato il 03 agosto 2009
La Cassazione, con sentenza n. 14093 dello scorso 17 giugno, ha rigettato la domanda di revisione delle condizioni di separazione avanzata da una donna alla quale l'ex marito, costituendosi nel giudizio di separazione, aveva tenuto celate le proprie reali condizioni economiche. I giudici di legittimità, in particolare, hanno spiegato che, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non possono essere presi in considerazione, “non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione all'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede”. Ed infatti, le determinazioni adottate in sede di separazione, continua la Corte, possono essere riviste solo in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza viene emessa.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

PEC amministratori 2025: dopo il caos, attesa proroga al 31 dicembre

25/06/2025

Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: guida delle Entrate sulle novità

25/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy