Gli iscritti al Registro dei revisori legali che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o che non lo hanno aggiornato, sono stati sollecitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) a provvedere quanto prima. In una nota operativa pubblicata il 8 settembre 2025 sul sito ufficiale della Revisione legale, il MEF invita tutti i revisori legali a regolarizzare la propria posizione entro la fine di settembre. Questa comunicazione è fondamentale per evitare sanzioni e garantire l'accesso a procedure professionali importanti, come l'abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del Decreto Legislativo n. 39/2010, tutti i revisori legali sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC, strumento fondamentale per garantire la validità delle notifiche digitali e la semplificazione dei processi amministrativi.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un requisito essenziale per tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali. Questo strumento consente una comunicazione ufficiale e sicura tra i revisori e le pubbliche amministrazioni, con valore legale equivalente a una raccomandata tradizionale. La corretta registrazione e gestione della PEC è importante per semplificare e rendere più efficienti le notifiche e le comunicazioni.
NOTA BENE: La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso il portale della revisione legale, utilizzando l'area riservata, a cui si accede tramite SPID o CIE.
Il mancato inserimento o aggiornamento dell’indirizzo PEC comporta sanzioni amministrative previste dall’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e disciplinate dall’articolo 13 del DM n. 135/2021.
Le sanzioni possono variare da un minimo di 50 euro a un massimo di 2.500 euro. Inoltre, chi non provvede a tale obbligo non avrà accesso alla “fase 2” dell’abilitazione per l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, che sarà disponibile solo per coloro che avranno regolarmente comunicato il proprio indirizzo PEC.
La comunicazione del proprio indirizzo PEC avviene in modo semplice tramite il portale dedicato della revisione legale.
Dopo aver effettuato il login con SPID o CIE, gli iscritti devono accedere alla sezione "Contenuto informativo" all’interno della propria Area Riservata.
NOTA BENE: In caso di errore o di invio di comunicazioni tramite canali alternativi, questi non saranno considerati validi e non avranno valore legale.
Sebbene la legge non preveda un obbligo specifico per i tirocinanti, è comunque fortemente consigliato che anche i professionisti in fase di tirocinio si dotino di un indirizzo PEC. Questo strumento, infatti, consente loro di attestare l’invio e la ricezione di documenti, garantendo pari valore legale a una raccomandata tradizionale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2 del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), gli indirizzi PEC dei revisori legali, una volta comunicati al MEF, vengono registrati nel sistema INI-PEC e sono utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni per inviare comunicazioni ufficiali con valore legale.
Nel caso in cui sia necessario aggiornare o modificare il proprio indirizzo PEC, gli iscritti possono farlo accedendo al portale INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) attraverso il sito https://domiciliodigitale.gov.it.
Invece, come visto, solo tramite il portale ufficiale della revisione legale è possibile registrare l'indirizzo PEC per il registro.
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