Revoca patente per misure di prevenzione: non automatica

Pubblicato il 28 maggio 2020

Con sentenza n. 99 del 27 maggio 2020, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del Codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice delle leggi antimafia (Decreto legislativo n. 159/2011).

La Corte costituzionale ha giudicato fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, secondo il quale, l’automatismo della revoca prefettizia del titolo di abilitazione alla guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, contrasterebbe con i parametri costituzionali e, in particolare, con l’articolo 3 della Costituzione.

E anche secondo i giudici costituzionali, il meccanismo previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada è irragionevole.

Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio che ne consegue – ha concluso la Corte - “è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare”.

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