La domanda di revocatoria può essere indirizzata anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust e non necessariamente contro l’atto “dispositivo”, col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust.
Se, infatti, all’istituzione del trust segua l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria avente ad oggetto l’atto istitutivo risulta comunque idonea a produrre l’esito dell’inefficacia del successivo atto dispositivo a cui propriamente tende l’azione.
E’ quanto replicato dalla Corte di cassazione al rilievo con cui era stata impugnata una decisione di merito, di accoglimento dell'azione revocatoria avanzata nei confronti di un atto istitutivo di trust.
Nella specie, parte ricorrente aveva eccepito la non revocabilità, in via diretta ovvero automatica, dell’atto istitutivo del trust, e ciò sul presupposto che trattasi di atto sprovvisto del carattere traslativo, invece rinvenibile, nel contesto della complessiva operazione di trust, nell’atto successivo e conseguente di intestazione del bene.
Gli Ermellini – con ordinanza n. 10498 del 15 aprile 2019 – hanno respinto le doglianze del ricorrente e confermato la statuizione di appello.
In particolare, hanno evidenziato come, per constatare l’idoneità della domanda di revocazione dell’atto costitutivo a produrre l’esito di inefficacia della disposizione, sia sufficiente considerare che l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non è atto isolato e autoreferente.
Nell’ambito della complessa dinamica dell’operazione, infatti, quest’ultimo si pone come atto conseguente e dipendente dal primo.
Così, se all’atto istitutivo segua, poi, il trasferimento, è possibile avanzare domanda di revoca direttamente nei confronti del primo atto: in questo modo, con la revocatoria viene colpito il fenomeno del trust, sin dalla sua radice.
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