Riallineamento a scacchiera

Pubblicato il 17 gennaio 2009 Il campo di applicazione del riallineamento dei valori nelle operazioni straordinarie subisce correzioni in conseguenza degli emendamenti alla manovra anti-crisi. Il cambiamento investe specialmente la regola (articolo 15, comma 11) che prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori imputati ai beni dell’attivo circolante e alle immobilizzazioni finanziarie. Una scelta che non appare di particolare convenienza, poiché il costo è pari all’aliquota ordinaria di imposta, ma la novità – che consiste in nuove possibilità (sostitutiva più alta e ammortamento più rapido, ex articolo 15 del dl 185) per avviamento, marchi ed altre immobilizzazioni immateriali non indicate nell’articolo 176, comma 2 ter del Tuir (che riserva il riallineamento dei valori “ordinario” alle immobilizzazioni materiali e immateriali, escludendo appunto quelle finanziarie e l’attivo circolante) – apre un intreccio di opportunità per categorie di beni. Con la nuova formulazione risulta chiaro come non siano ricomprese nel regime “speciale” (in quanto non “ordinario”) di affrancamento le immobilizzazioni materiali. In sostanza, tre sono le categorie di beni e due le possibilità di riallineamento, che si combinano così: immobilizzazioni materiali (possibilità offerta dal Tuir, all’articolo 176, comma 2 ter), immobilizzazioni immateriali (riallineamento “ordinario” e Dl); immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante (solo la possibilità prevista dal regime “speciale”).
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