Riavvio più facile per l’attività

Pubblicato il 10 marzo 2007

Il tribunale di Roma, con decreto del 6 febbraio interpretato in maniera innovativa l’articolo 26 della legge fallimentare, che ammette il reclamo al tribunale contro i decreti del giudice delegato. In altri termini, con la pronuncia in questione, è stato ammesso il reclamo contro il provvedimento che autorizzava il curatore fallimentare ad appellare la pronuncia di revoca. L’accoglimento dell’impugnazione ha, di fatto, consentito alla società di poter riprendere un’attività che i tempi di attesa di un’eventuale giudizio di appello avrebbero gravemente compromesso. I giudici del tribunale di Roma partono dalla constatazione che l’impugnazione in questione attribuisce al giudice chiamato in causa il potere di riesaminare il provvedimento assunto dal giudice delegato, verificando le misure prese d’urgenza, senza la possibilità di un’adeguata valutazione. Mancando tale possibilità di fare un reclamo sulle decisioni del giudice delegato, che incidono in maniera diretta sugli interessi del soggetto fallito, quest’ultimo vedrebbe compromessa la possibilità di tutelare i propri diritti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy