Ricerca e Sviluppo, al via il nuovo credito d’imposta

Pubblicato il 24 luglio 2020

Il 21 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 il Decreto 26 maggio 2020, attuativo dell'art. 1, co. 198-207, della L. n. 160/2019, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”.

Il predetto decreto detta i requisiti, le percentuali del credito d’imposta ricerca e sviluppo, nonché le modalità di accesso allo sconto fiscale. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, occorre trasmettere apposita comunicazione, con modello ed istruzioni che verranno definiti mediante decreto direttoriale.

Ricerca e Sviluppo, requisiti e spese ammesse

L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento, come di seguito indicato:

Diversamente, il credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie di credito d’imposta:

Ricerca e Sviluppo, ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale

All’articolo 2 del decreto vengono definite le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ambito per il quale il bonus ricerca e sviluppo spetta per una percentuale pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Ricerca e Sviluppo, requisiti e definizione delle spese di innovazione tecnologica

L’articolo 3 del decreto riguarda, invece, le spese di ricerca e sviluppo per le attività di innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta riconosciuto dal 2020 è pari al 6% o al 10%.

Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Ad esempio, s’intendono come prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo.

Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:

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