Esonero INAIL per le navi UE/SEE: richieste di rimborso

Pubblicato il 15 luglio 2025

L'INAIL, con l’Istruzione operativa del 10 luglio 2025, facendo seguito alla circolare n. 43 dell’8 luglio 2025 e alla nota prot. n. 6557 dell’8.7.2025, torna sull'estensione dello sgravio contributivo previstoa favore delle unità navali iscritte nel Registro internazionale (art. 6 del d.l. 457/1997, convertito dalla legge 30/1998, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 144/2022, conv. dalla l. 175/2022). Tali modifiche, recepite e autorizzate dalla Commissione Europea con decisione del 7 maggio 2025, ampliano l’accesso allo sgravio anche alle navi battenti bandiera o iscritte nei registri degli Stati UE/SEE.

L’obiettivo di questa estensione è promuovere la competitività del settore marittimo, assicurando condizioni equivalenti a quelle già concesse alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano, anche per le flotte comunitarie impiegate esclusivamente in traffici commerciali internazionali.

Condizioni per l’accesso allo sgravio

L'INAIL, con l’Istruzione operativa del 10 luglio 2025, ricorda che possono beneficiare dello sgravio:

Decorrenza e impatto operativo

L’autorizzazione UE ha valore retroattivo a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli armatori che hanno nel frattempo aperto posizioni assicurative con il profilo “Trasporto internazionale senza sgravio” possono chiedere il rimborso di quanto versato, a condizione di modificare retroattivamente il profilo assicurativo con riferimento alla data di annotazione nel registro delle navi UE/SEE.

Procedura per la richiesta di rimborso

Gli armatori interessati devono:

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