Riciclaggio: con lo scudo non si evita il reato

Pubblicato il 25 febbraio 2020

Il reato di riciclaggio può essere astrattamente realizzato anche mediante uno o più atti leciti, come nel caso in cui l’agente ricorra allo “scudo fiscale”.

Ciò che permette di far ricadere una condotta nella fattispecie del reato di riciclaggio, infatti, non è la liceità o l’illiceità in sé dell’atto compiuto, quanto la direzione finalistica che a questo viene impressa dall’agente, ossia il suo utilizzo per schermare la provenienza delittuosa del denaro, del bene o dell’utilità oggetto dell’atto medesimo.

Riciclaggio: reato a forma libera, rileva il fine

Il riciclaggio è un reato a forma libera, con impossibilità di una preventiva tipizzazione delle condotte che vengono utilizzate per il perseguimento delle finalità di occultare la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altre utilità.

Tale impossibile preventiva tipizzazione delle condotte impedisce di asserire che il reato di specie non possa essere commesso con atti di disposizione leciti, come il ricorso al cosiddetto “scudo fiscale”, ovvero pubblici, come la donazione.

La forma libera del reato di riciclaggio implica, dunque, che l’effetto di oscuramento possa essere astrattamente realizzato con singoli atti leciti o anche con una pluralità di distinti atti leciti, pure se realizzati a distanza di tempo.

Quello che rileva, difatti, è che essi possano essere ricondotti a unità dall’obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto.

E’ quanto evidenziato nel testo della sentenza di Cassazione n. 7257 del 24 febbraio 2020, con cui è stato confermato il sequestro preventivo disposto sui beni di un imprenditore, indagato per il reato di riciclaggio avente come delitti presupposti la truffa e l’evasione fiscale.

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