Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

Pubblicato il 30 gennaio 2026

Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 5 del 28 gennaio 2026, indicazioni operative in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, con particolare riferimento alla rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026.

Scopo della ricongiunzione dei periodi assicurativi è quella di valorizzare in modo organico l’intera carriera contributiva dell’assicurato, evitando la frammentazione dei diritti previdenziali e consentendo il conseguimento di una pensione calcolata sulla base di un montante contributivo complessivo. In assenza della ricongiunzione, infatti, i periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse rischierebbero di non produrre effetti utili o di generare trattamenti pensionistici separati e meno vantaggiosi.

I soggetti interessati dalla disciplina sono, in particolare, i liberi professionisti iscritti a casse previdenziali di categoria o a diverse gestioni previdenziali obbligatorie, che nel corso della propria attività lavorativa abbiano maturato contributi presso enti differenti. Rientrano in tale ambito, ad esempio, i professionisti che abbiano alternato periodi di lavoro autonomo regolato da una cassa professionale e periodi di lavoro soggetti all’assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme di previdenza.

La legge n. 45/1990 consente a tali soggetti di richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi, previo pagamento di un onere di ricongiunzione, determinato secondo criteri attuariali e posto, in linea generale, a carico dell’assicurato.

I chiarimenti contenuti nella circolare si applicano alle domande di ricongiunzione presentate nel corso dell’anno 2026, per le quali sia prevista la possibilità di rateizzare l’onere dovuto. L’Istituto chiarisce che, per tali domande, i piani di ammortamento devono essere predisposti utilizzando i coefficienti aggiornati contenuti nelle tabelle allegate alla circolare stessa.

Rateizzazione degli oneri di ricongiunzione nel 2026

La rateizzazione rappresenta uno strumento di particolare rilievo per i liberi professionisti che intendono accedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto consente di diluire nel tempo l’impatto finanziario dell’onere dovuto, rendendo più sostenibile l’operazione sotto il profilo economico.

Il fondamento normativo della rateizzazione degli oneri di ricongiunzione è contenuto nell’articolo 2, comma 3, della legge n. 45/1990, che stabilisce che il pagamento dell’onere può avvenire in forma rateale, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT.

Il meccanismo previsto dal legislatore mira a garantire un equilibrio tra l’esigenza dell’assicurato di accedere alla ricongiunzione e la necessità di preservare il valore economico dell’onere nel tempo. L’applicazione dell’interesse annuo composto consente, infatti, di adeguare l’importo complessivo dovuto all’andamento dell’inflazione, evitando una perdita di valore reale per l’ente previdenziale.

Tasso di interesse applicato per il 2026

Per le domande di ricongiunzione presentate nel 2026, la circolare chiarisce che le tabelle di riferimento sono state aggiornate tenendo conto del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT per il 2025, pari a +1,4%. Tale valore costituisce il parametro utilizzato per il calcolo dell’interesse annuo composto applicabile agli oneri rateizzati.

Ne consegue che, per l’anno 2026, il tasso di interesse applicato ai piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione è fissato all’1,4% annuo composto. Questo tasso viene incorporato nei coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare, che devono essere utilizzate dalle strutture INPS per determinare l’importo delle rate mensili e l’eventuale debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti.

Rispetto alle tabelle in vigore nel 2025, richiamate dalla circolare n. 24 del 28 gennaio 2025, l’aggiornamento per il 2026 riflette esclusivamente la variazione del tasso di inflazione rilevata dall’ISTAT. La struttura delle tabelle e le modalità di utilizzo restano invariate, garantendo continuità applicativa e facilità di interpretazione per gli operatori e per i professionisti del settore previdenziale.

Allegato n. 1: istruzioni operative per l’utilizzo delle tabelle

L’allegato n. 1 alla circolare n. 5/2026 fornisce le istruzioni operative ed esempi applicativi necessari per un uso corretto delle tabelle di rateizzazione. Tale allegato riveste un ruolo centrale, in quanto chiarisce le modalità di determinazione sia della rata mensile di ammortamento, sia del debito residuo nel caso in cui il pagamento rateale venga sospeso prima dell’estinzione completa dell’onere di ricongiunzione.

Le istruzioni sono articolate in due parti principali. La prima riguarda il calcolo dell’importo della rata mensile costante, mentre la seconda disciplina il criterio da seguire per determinare l’importo residuo da versare in un’unica soluzione in caso di interruzione dei pagamenti. In entrambi i casi, il riferimento operativo è costituito dai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare.

Calcolo della rata mensile costante

La determinazione della rata mensile di ammortamento avviene applicando una regola semplice e standardizzata, finalizzata a garantire uniformità di calcolo sull’intero territorio nazionale. L’importo della rata si ottiene moltiplicando il debito complessivo di ricongiunzione per il coefficiente corrispondente al numero di rate concesse, individuato nella tabella I/2026 (allegato n. 2).

La rata così calcolata è definita come rata mensile costante posticipata, in quanto mantiene un importo invariato per tutta la durata del piano di ammortamento e viene versata alla fine di ciascun periodo mensile. Il coefficiente utilizzato incorpora già il tasso di interesse annuo composto dell’1,4%, rendendo superfluo qualsiasi ulteriore calcolo di interessi da parte dell’operatore.

Determinazione del debito residuo

L’allegato n. 1 disciplina anche l’ipotesi in cui il pagamento rateale venga sospeso prima della completa estinzione del debito. In tale evenienza, l’assicurato è tenuto a versare il debito residuo in un’unica soluzione, calcolato sulla base dei criteri indicati nella tabella II/2026 (allegato n. 3).

Il procedimento di calcolo richiede, in primo luogo, di individuare il numero di rate residue, dato dalla differenza tra il numero totale di rate originariamente concesse e il numero di rate già corrisposte. Una volta individuato tale valore, occorre reperire nella tabella II/2026 il coefficiente corrispondente alle rate residue.

L’importo del debito residuo si determina moltiplicando l’importo della rata mensile per il coefficiente così individuato. Il risultato rappresenta la somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, comprensiva degli effetti del tasso annuo composto dell’1,4%.

Allegato n. 2: rata mensile costante posticipata

L’allegato n. 2 contiene la tabella I/2026, che riporta i coefficienti necessari per calcolare l’importo della rata mensile costante posticipata, in funzione della durata della rateizzazione. La tabella è strutturata in modo da consentire una consultazione agevole e immediata, riportando per ciascun numero di rate il relativo coefficiente di ammortamento.

La tabella copre un numero di rate compreso tra 2 e 120 mensilità, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Ciò consente una notevole flessibilità nella definizione del piano di pagamento, permettendo all’assicurato di scegliere una durata più breve, con rate di importo più elevato, oppure una durata più lunga, con rate mensili più contenute.

Le modalità di utilizzo dei coefficienti sono chiaramente definite: una volta determinato il numero di rate accordate, il coefficiente corrispondente deve essere moltiplicato per l’importo complessivo dell’onere di ricongiunzione. Il valore ottenuto rappresenta l’importo della rata mensile dovuta.

Un aspetto rilevante, che emerge chiaramente dalla struttura della tabella, riguarda l’impatto della durata della rateizzazione sull’importo della rata. All’aumentare del numero di rate, il coefficiente diminuisce progressivamente, riducendo l’importo della rata mensile. Tuttavia, una durata più lunga comporta un maggior numero di rate complessive e, di conseguenza, un costo complessivo più elevato per effetto dell’applicazione dell’interesse annuo composto.

Allegato n. 3: coefficienti per il debito residuo

L’allegato n. 3 contiene infine la tabella II/2026, dedicata ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione completa del debito.

La finalità della tabella è quella di consentire un calcolo rapido e uniforme dell’importo ancora dovuto, evitando valutazioni discrezionali e garantendo la corretta applicazione del tasso di interesse annuo composto dell’1,4%. La tabella riporta, per ciascun possibile numero di rate residue, il coefficiente da applicare all’importo della rata mensile.

L’utilizzo della tabella II/2026 si rende necessario nelle ipotesi di sospensione del versamento delle rate, che possono verificarsi, ad esempio, per rinuncia alla ricongiunzione o per altre cause che impediscano la prosecuzione del piano di ammortamento. In tali casi, l’assicurato non prosegue con i pagamenti rateali, ma è tenuto a versare il debito residuo in un’unica soluzione.

La determinazione dell’importo da versare avviene, come chiarito nelle istruzioni operative, moltiplicando l’importo della rata mensile per il coefficiente corrispondente al numero di rate residue. Il risultato tiene conto degli effetti finanziari del tempo e dell’applicazione dell’interesse annuo composto dell’1,4%, assicurando che il valore economico del debito residuo sia correttamente aggiornato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy