Ricongiunzioni contributive Onerosità senza efficacia retroattiva

Pubblicato il 24 giugno 2017

La Corte costituzionale, con sentenza n. 147 del 23 giugno 2017, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del Dl n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che alle ricongiunzioni, ex articolo 1, primo comma, della legge n. 29/1979, si applichino «le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge», ossia l'onerosità della ricongiunzione.

L'Illegittimità deriva dal contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento.

Dunque, nel caso di specie: per il dipendente INPDAP che ha presentato l'istruttoria il 30 luglio 2010, la ricongiunzione con la contribuzione versata all'Istituto nazionale di previdenza è gratuita.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy