Tra le molteplici novità del Collegato Lavoro anche la semplificazione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti INAIL.
L’art. 2, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore lo scorso 12 gennaio 2025, riscrive integralmente le disposizioni di cui all’art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, prevedendo che avverso gli atti amministrativi dell’Istituto assicurativo aventi ad oggetto l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, il datore di lavoro può proporre ricorso alle Direzioni regionali INAIL territorialmente competenti anziché presso il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL. Altresì, ai sensi del successivo comma 2, il nuovo art. 2, del D.P.R. in argomento consente di ricorrere avverso i provvedimenti di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico direttamente presso le singole sedi territoriali INAIL che hanno emanato il provvedimento.
Scompare, invece, da quest’ultima disposizione il riferimento ai ricorsi avverso l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, limitatamente al primo biennio di attività, e l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.
La materia del contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti emessi dall’INAIL è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, il quale si occupa di disciplinare le competenze degli organi deputati a decidere le modalità di presentazione dei ricorsi, nonché il complesso delle procedure e delle modalità operative con cui si svolge il procedimento di “revisione” degli atti amministrativi emessi dall’Ente stesso.
In tema di ricorsi amministrativi INAIL, si evidenzia che non sempre l’oggetto del contendere sorge da una preventiva azione ispettiva dei funzionari incaricati dell’ente, quanto piuttosto dalla ricezione di documenti o informazioni anche da parte di altri enti pubblici.
Precedentemente all’entrata in vigore del Collegato Lavoro, il datore di lavoro poteva ricorrere al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, avverso i provvedimenti dell’Istituto assicurativo riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (inquadramento assicurativo). Il ricorso però, andava necessariamente presentato telematicamente, tramite l’applicativo presente sul Portale INAIL, alla Direzione Regionale territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni. Su tale procedura, infatti, vigeva un tentativo obbligatorio di composizione della controversia da espletarsi direttamente presso la Commissione istituita nelle Direzioni regionali dell’Istituto.
In caso di composizione della controversia, la stessa veniva definita con provvedimento in autotutela del Direttore regionale INAIL, mentre, in caso di mancato accordo, il ricorso istruito e i relativi atti venivano trasmessi alla Direzione Centrale Rischi per la definitiva decisione del Consiglio di Amministrazione INAIL.
Diversamente, sempre con riferimento alla disciplina precedentemente vigente, i ricorsi avverso l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, sia nel primo biennio che per andamento infortunistico, così come i ricorsi avverso l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, andavano presentati direttamente presso la sede territoriale INAIL che aveva emesso i provvedimenti stessi.
Nei paragrafi seguenti vedremo come viene modificato il procedimento e le competenze dei ricorsi amministrativi INAIL in funzione delle novità apportate dal Collegato Lavoro al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314.
Ai sensi del nuovo art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi della sedi territoriali dell’Ente assicurativo in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguardanti:
Conseguentemente, rispetto a quanto evidenziato al paragrafo precedente, il ricorso deve essere presentato direttamente presso la sede regionale INAIL territorialmente competente e viene deciso dai responsabili delle predette strutture dell’Ente assicurativo.
Per quanto attiene ai ricorsi sull’oscillazione del tasso, gli effetti delle disposizioni del Collegato Lavoro mantengono immutata la competenza delle sedi territoriali, che continueranno a decidere i ricorsi contro i provvedimenti concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, così come previsto dal nuovo art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314.
Come evidenziato in premessa, sono stati eliminati i riferimenti relativi ai ricorsi amministrativi avverso l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività e avverso l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi. Tale scelta del legislatore è naturalmente riconducibile ad un mero aggiornamento della normativa in argomento.
Ed invero, dal 1° gennaio 2019, con l’applicazione delle nuove tariffe dei premi assicurativi, sono stati previsti i medesimi requisiti sia per gli interventi di prevenzione attuati nel primo biennio di attività delle imprese, sia per quelli dopo il primo biennio (oggi, quindi, riunificati e ricadenti nell’art. 2 sopracitato), ed è stato abolito, dalla medesima data, il premio supplementare per silicosi/asbestosi.
Entrambi i ricorsi, a prescindere dall’organo decidente, devono contenere specifiche censure e puntali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati, così come prescritto dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. più volte citato. Ciò sta a significare, più specificatamente, che gli scritti difensivi devono essere quanto mai chiari e dettagliati, eventualmente anche corredati da documentazione fotografica, e devono contenere ogni ulteriore indicazione che sia coerente con i motivi a sostegno dell’impugnazione stessa.
Il ricorso deve essere presentato, ai sensi del successivo art. 4, esclusivamente con modalità telematiche entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento da contestare. Sul punto, l’Istituto assicurativo, con la circolare 29 gennaio 2025, n. 4, ha precisato che gli utenti possono eventualmente presentare, a mezzo PEC, l’atto di impugnazione del provvedimento solo nel caso in cui vi sia una prolungata indisponibilità del servizio online e che detta interruzione venga confermata dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale.
Quanto al termine di presentazione del ricorso, appare opportuno precisare che laddove lo stesso venga presentato entro il termine di trenta giorni, è possibile ottenere l’efficacia sospensiva dell’atto impugnato.
In ultimo, l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, non modificato dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203, ferma la regola del c.d. silenzio rigetto, senza ulteriori possibilità di impugnazione in sede gerarchico-amministrativa, prevede che la decisione debba essere comunicata al ricorrente:
QUADRO NORMATIVO Legge 13 dicembre 2024, n. 203 Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 |
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