Ricorso al giudizio del medico competente

Pubblicato il 19 ottobre 2020

Avverso il giudizio del medico competente aziendale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, innanzi all'organo di vigilanza territorialmente competente.

La disposizione, sancita dall'art. 41, comma 9, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, consente al datore di lavoro o al lavoratore di presentare, entro i predetti termini, ricorso avverso il giudizio di idoneità o inidoneità comunicato dal medico competente, anche mediante i modelli precompilabili messi a disposizione dai servizi di prevenzione (SPSAL), presso l'organo di vigilanza ove ha sede l'impresa, l'unità produttiva, la filiale o il cantiere, in cui è abitualmente occupato il prestatore di lavoro.

Invero, il datore di lavoro o il lavoratore potranno richiedere il riesame del giudizio fornito dal medico competente aziendale inviando, unitamente alla predetta domanda, la cartella sanitaria e la specifica dei rischi aziendali, che verrà disposto dall'Ente competente, previa esecuzione di ulteriori accertamenti, con un provvedimento di conferma, modifica o revoca del giudizio impugnato.

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