Ricorso inammissibile per esposizione dei fatti non sommaria

Pubblicato il 19 luglio 2019

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che conteneva un’esposizione dei fatti "eccedentaria" rispetto all’esigenza di sommarietà indicata dall’articolo 366, primo comma, n. 3) del Codice di procedura civile.

In quest'ultima norma, l'esposizione dei fatti della causa che deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nel ricorso per cassazione, è indicata come sommaria.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema corte, invece, l’esposizione del fatto contenuta nell’atto introduttivo si sviluppava per ben 22 pagine, riproducendo, sostanzialmente, il contenuto di tutti gli atti dei precedenti gradi del giudizio.

Esposizione in eccedenza inidonea al raggiungimento dello scopo

Gli Ermellini, con ordinanza n. 19294 del 18 luglio 2019, hanno ritenuto che il modo del ricorrente di assolvere il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c. fosse inidoneo al raggiungimento dello scopo.

Difatti, anziché consistere in una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui questo si era articolato, supponeva che la Cassazione dovesse, per percepirlo, leggere tutta la serie di atti ivi riportata.

Si trattava - secondo la Sesta sezione civile di Cassazione - di una modalità affatto diversa dalla mera indicazione alla Corte degli atti stessi e dall’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivalente “all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola esposizione”.

Una modalità di esposizione del fatto, ossia, che per consolidata giurisprudenza di legittimità è inidonea al raggiungimento dello scopo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy