Ricorso valido anche se l’atto è presentato in copia all’Amministrazione finanziaria

Pubblicato il 23 febbraio 2011 Con ordinanza n. 4315, depositata in data 22 febbraio 2011, la Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento della Consulta secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere considerate in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”, avalla la procedura “rovesciata” nell’ordine procedimentale riguardante la consegna e la copia dell’atto di notifica di un ricorso, respingendo la tesi secondo cui un ordine diverso può provocare una nullità insanabile.

Difatti, anche se l’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992 prevede che nel caso in cui il ricorso venga notificato a mezzo raccomandata a/r o consegna diretta, all’Ufficio venga inoltrato l’originale, mentre alla Commissione tributaria venga depositata la copia con attestazione di conformità all’originale, pena l’inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte con la pronuncia in oggetto ha voluto valorizzare la tutela delle parti in posizione di parità per evitare l’incorrere di irragionevoli sanzioni di inammissibilità.

Dunque, per la Corte è legittima la notifica del ricorso presentato in fotocopia all’Amministrazione finanziaria, mentre il deposito dell’atto è avvenuto in Commissione tributaria; tutto questo anche se la legge prevede il contrario. Ciò, in quanto l’Amministrazione ha avuto, comunque, modo di verificare sulla fotocopia l’esistenza della firma della parte, mentre l’originale è esistente e consultabile presso la segreteria della Commissione tributaria.
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