Ridotti i premi per i lavoratori agricoli

Pubblicato il 22 settembre 2014 Ai sensi del comma 60, art, 1, Legge n. 247/2007 e della circolare INAIL n. 35/2013, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, dall’1 gennaio 2008, l’INAIL può applicare, una riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e nel limite di 20 milioni di euro annui, purché le stesse:

- siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

- abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio né siano state destinatarie dei provvedimenti di sospensione dell’attività o sanzioni inerenti la violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Stante quanto sopra, l’INAIL, con determina del Presidente n. 256 dell’1 settembre 2014, ha fissato per gli anni 2012-2013 nella misura del 20% la riduzione dei contributi INAIL dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole per le quali ricorrono le condizioni suddette.

Con lo stesso provvedimento è stata rideterminata, sempre nella misura del 20%, la riduzione precedentemente fissata per gli anni 2008-2011.
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