Per incentivare l’imprenditorialità e favorire l’avvio di nuove attività economiche nel tessuto produttivo nazionale, la legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto un’importante misura agevolativa a favore di specifiche categorie di lavoratori autonomi.
Il comma 186 dell’articolo 1 infatti prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presso l’Inps.
I principali chiarimenti sono stati forniti dall’Istituto con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, che ha specificato la struttura giuridica dell’agevolazione, la sua applicazione temporale e i limiti oggettivi e soggettivi per la fruizione del beneficio contributivo: vediamo ora quanto illustrato con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Articolo 1, comma 186
La legge n. 207/2024, all’articolo 1, comma 186, introduce un’agevolazione contributiva temporanea destinata esclusivamente ai soggetti che:
La misura consiste nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per un periodo massimo di trentasei mesi consecutivi, a partire dalla data di decorrenza dell’iscrizione.
Questa disposizione si inserisce nell’ambito degli interventi diretti a stimolare l’autoimpiego e l’imprenditorialità individuale, soprattutto in contesti economici territoriali svantaggiati o tra le categorie di lavoratori più colpite da crisi occupazionali e trasformazioni del mercato del lavoro.
Principale obiettivo del legislatore è quello di alleggerire il carico contributivo nei primi anni di attività, durante i quali la sostenibilità economica dell’impresa può risultare particolarmente fragile. Attraverso questa agevolazione, dunque, si intende:
In particolare, il beneficio risulta particolarmente rilevante per giovani imprenditori, soggetti fuoriusciti dal lavoro dipendente e lavoratori provenienti da contesti di precarietà lavorativa.
Circolare Inps n. 83 del 24 aprile 2025
Per fornire chiarimenti applicativi in merito all’attuazione della misura, l’Inps, come accennato, ha pubblicato la circolare n. 83 del 24 aprile 2025 definendo l’ambito di applicazione, i criteri per la verifica dei requisiti e le modalità operative per la presentazione delle domande.
Tra i principali elementi evidenziati nella circolare si segnalano:
Inoltre, viene richiamata l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis, che limita l’importo massimo degli aiuti che un’impresa può ricevere da uno Stato membro nell’arco di un triennio.
La riduzione contributiva ha una durata massima di trentasei mesi consecutivi e decorre dalla data effettiva di iscrizione alla gestione previdenziale speciale Inps.
La fruizione è continuativa, indipendentemente da eventuali variazioni amministrative, quali il cambio della sede legale dell’attività o il passaggio a una diversa Gestione speciale autonoma, purché non venga meno il requisito originario dell’iscrizione nel 2025.
NOTA BENE: il beneficio non si applica retroattivamente e non può essere prorogato oltre il termine dei 36 mesi, salvo future modifiche normative.
La riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si rivolge a una platea di beneficiari ben definita.
L’agevolazione ha infatti come finalità primaria quella di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro autonomo, riducendo il carico contributivo per i soggetti che intraprendono per la prima volta un’attività artigianale o commerciale e si iscrivono alle Gestioni speciali dell’Inps.
Il beneficio è perciò destinato a sostenere le prime fasi dell’attività economica, spesso le più onerose sotto il profilo finanziario e organizzativo, e mira a incentivare l’autoimpiego, in particolare tra i giovani, i disoccupati e i soggetti colpiti da instabilità lavorativa.
Secondo quanto precisato nel messaggio Inps n. 2449 del 7 agosto 2025, come nella precedente circolare n. 83 del 24 aprile 2025, possono accedere all’agevolazione i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
Iscrizione per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome dell’Inps riservate:
agli artigiani;
agli esercenti attività commerciali.
Avvio di una nuova attività lavorativa autonoma nel corso del 2025, in coincidenza con la data di apertura della partita IVA e l’iscrizione alle gestioni previdenziali speciali.
Come accennato, il beneficio non è retroattivo e non è riconosciuto a coloro che:
L’Inps ha specificato che è rilevante il requisito soggettivo della “prima iscrizione effettiva” nell’anno 2025, con l’assenza di qualsiasi posizione contributiva attiva o cessata nelle Gestioni speciali interessate, anche se riferita ad anni precedenti.
Per rientrare tra i destinatari dell’agevolazione, il lavoratore autonomo deve dunque essere iscritto per la prima volta alle Gestioni speciali dell’Inps dedicate ad artigiani e commercianti, e tale iscrizione deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
La definizione di “prima iscrizione” si riferisce a una situazione contributiva completamente nuova, non riconducibile ad attività già esercitate in passato. Non sono quindi considerati ammissibili:
È fondamentale che la dichiarazione di possesso dei requisiti venga effettuata dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante il portale Inps dedicato. In caso di dichiarazioni mendaci, infatti, il soggetto può incorrere in sanzioni amministrative e penali, oltre alla revoca del beneficio.
L’agevolazione è limitata alle categorie professionali per le quali esistono Gestioni previdenziali autonome dedicate, ossia:
Rimangono quindi esclusi dal beneficio:
Il beneficio decorre dal momento dell’effettiva iscrizione del soggetto alla gestione speciale autonoma dell’Inps, purché tale iscrizione sia avvenuta nel corso dell’anno 2025.
La durata massima dell’agevolazione è di trentasei mesi continuativi, ovvero tre anni solari decorrenti dalla data di decorrenza dell’iscrizione stessa.
Esempio pratico:
un soggetto che si iscrive alla gestione commercianti il 15 marzo 2025, potrà beneficiare della riduzione contributiva fino al 14 marzo 2028, salvo cessazione anticipata dell’attività o perdita dei requisiti.
Il beneficio non può essere interrotto né riproposto successivamente, anche in caso di cessazione e nuova iscrizione. Tuttavia, come chiarito dall’Inps, eventuali variazioni della posizione aziendale, come ad esempio il trasferimento della sede operativa in altra provincia o il passaggio da Gestione artigiani a Gestione commercianti (o viceversa), non comportano la decadenza dal beneficio, a condizione che si tratti della stessa attività originaria e che permangano i requisiti previsti dalla legge.
Per beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista per artigiani e commercianti iscritti nel 2025 alle gestioni speciali autonome dell’Inps, è necessario presentare apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
A partire dall’8 agosto 2025, tale piattaforma consente l’invio delle domande in modo completamente digitale, garantendo semplicità, tracciabilità e sicurezza nell’intero processo.
Accesso al portale delle agevolazioni (ex DiResCo)
Il primo passo per inviare la richiesta di riduzione contributiva consiste nell’accesso al portale delle agevolazioni, l’ambiente telematico predisposto dall’Istituto per la gestione delle domande di esonero, sgravi e incentivi contributivi.
Il portale è accessibile direttamente dal sito istituzionale dell’Inps e rientra nella sezione dedicata ai servizi per imprese, liberi professionisti e consulenti.
Percorso di navigazione all’interno del portale Inps
Per accedere correttamente alla sezione dedicata all’agevolazione “Riduzione 50% ART-COM 2025”, è necessario seguire con precisione il seguente percorso di navigazione.
Una volta entrati nel portale, l’utente può selezionare l’opzione “Riduzione 50% ART-COM 2025”, completare il modulo telematico, allegare eventuale documentazione richiesta e inviare l’istanza direttamente online.
Il portale consente anche di monitorare lo stato della domanda, ricevere notifiche su eventuali richieste di integrazione e scaricare la ricevuta telematica dell’invio.
Modalità di autenticazione al portale Inps
L’accesso al portale delle agevolazioni è consentito esclusivamente previa autenticazione digitale tramite uno dei consueti strumenti di identità elettronica riconosciuti a livello nazionale.
Profili abilitati nella fase iniziale di applicazione
Nella prima fase di attuazione operativa della misura, l’Inps ha reso disponibili le funzionalità del portale esclusivamente per i seguenti profili utente.
Le modalità di estensione dell’accesso saranno comunicate con futuro messaggio istituzionale, pubblicato attraverso i canali ufficiali dell’Inps.
Una volta inviata la domanda per l’agevolazione “Riduzione 50% ART-COM 2025”, il richiedente può:
Il portale rimane attivo 24 ore su 24 e costituisce lo strumento ufficiale per ogni interazione amministrativa relativa alla presente misura contributiva.
Al momento della presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare espressamente, all’interno del modulo telematico, il possesso di tutti i requisiti previsti dalla circolare Inps n. 83 del 24 aprile 2025.
In particolare, l’autodichiarazione deve comprendere:
Tali elementi costituiscono condizione essenziale per l’accesso all’agevolazione contributiva e devono essere veritieri, completi e aggiornati alla data di presentazione della domanda.
Un ulteriore elemento vincolante che il richiedente deve attestare riguarda il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Secondo tale regolamento, l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, elevato rispetto al precedente massimale di 200.000 euro, ma comunque soggetto a verifica e monitoraggio.
Nel modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” il richiedente deve quindi autodichiarare:
Si tratta di un aspetto fondamentale, poiché la riduzione contributiva è considerata aiuto di Stato in regime de minimis e quindi soggetta a monitoraggio da parte delle autorità competenti, anche tramite la Banca dati nazionale degli aiuti di Stato (BDNA).
Tutte le dichiarazioni inserite nel modulo sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in base al quale le autodichiarazioni hanno valore legale e sostituiscono la presentazione di documenti in formato cartaceo, salvo espressa richiesta dell’Amministrazione per eventuali controlli successivi.
Il richiedente è pertanto responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle informazioni fornite. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano infatti:
Un aspetto rilevante disciplinato anche dal messaggio Inps n. 2449 del 7 agosto 2025 riguarda però la gestione delle eventuali variazioni aziendali che si dovessero verificare durante il triennio di fruizione del beneficio.
Vediamo nel dettaglio.
Variazione del codice della posizione aziendale
Nel caso in cui nel corso dei trentasei mesi di applicazione della riduzione contributiva si verifichi una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio trasferimento dell’attività in un’altra provincia o passaggio da una Gestione all’altra), il beneficio continua ad applicarsi senza interruzioni, purché restino invariati la titolarità dell’impresa, la continuità dell’attività avviata nel 2025 ed il rispetto dei requisiti iniziali dichiarati al momento della domanda.
In questi casi non è perciò richiesta una nuova istanza telematica, né la ripresentazione del modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”.
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Modulo telematico |
“Riduzione 50% ART-COM 2025” compilabile tramite Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) |
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Data di apertura |
Presentazione delle domande dal 8 agosto 2025 |
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Requisito soggettivo principale |
Prima iscrizione nell’anno 2025 alla gestione speciale Inps per artigiani o commercianti |
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Avvio attività |
Avvio di nuova attività autonoma nel 2025 (non riattivazione di posizione precedente) |
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Autodichiarazioni obbligatorie |
- Possesso requisiti (circolare Inps n. 83/2025) |
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Massimale aiuti de minimis |
300.000 euro nell’arco di 3 anni fiscali (aiuto complessivo per impresa unica) |
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Validità giuridica delle dichiarazioni |
Sotto responsabilità del richiedente ex DPR 445/2000 |
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Sanzioni in caso di dichiarazioni false |
Revoca beneficio, recupero importi, sanzioni penali e amministrative |
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Durata dell’agevolazione |
36 mesi continuativi dalla data di iscrizione alla gestione speciale |
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Gestione variazioni aziendali |
Il beneficio permane in caso di: |
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