Attività edile, riduzione contributiva

Pubblicato il 21 gennaio 2016

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione di specifiche tipologie di assenze.

Tuttavia, sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute INPS ed all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione che fino al 31 dicembre 1996 era del 9,50%.

Il Legislatore ha, inoltre. previsto che ogni anno il Governo valuti la possibilità, con apposito Decreto Interministeriale, di confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in questione.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato in data 1 dicembre 2015 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2016, è stata fissata la riduzione dei contributi spettante ai datori di lavoro del settore edile per l'anno 2015 nella misura dell’11,50%.

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