Attività edile, riduzione contributiva

Pubblicato il 21 gennaio 2016

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione di specifiche tipologie di assenze.

Tuttavia, sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute INPS ed all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione che fino al 31 dicembre 1996 era del 9,50%.

Il Legislatore ha, inoltre. previsto che ogni anno il Governo valuti la possibilità, con apposito Decreto Interministeriale, di confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in questione.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato in data 1 dicembre 2015 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2016, è stata fissata la riduzione dei contributi spettante ai datori di lavoro del settore edile per l'anno 2015 nella misura dell’11,50%.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy