Riduzione dei premi INAIL 2015

Pubblicato il 04 maggio 2015 Con circolare n. 52 del 30 aprile 2015, l’INAIL ha ricordato che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2015 è stata fissata nella misura pari al 15,38% con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 14 gennaio 2015, che ha approvato la determina dell’Istituto n. 327 del 3 novembre 2014.

Chiarisce la circolare che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio o da non oltre un biennio.

Per l’anno 2015 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015 per cui, per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione si applica alla rata anticipata dovuta per 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.

Sottolinea, inoltre, l’INAIL che per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.
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