Riduzione NASpI e DIS-COLL, modalità di gestione del ricorso

Pubblicato il 18 dicembre 2019

I titolari di indennità NASpI o DIS-COLL sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015, determinati obblighi previsti nel percorso di politica attiva del lavoro in cui sono stati coinvolti, tra cui appunto la convocazione presso il Centro per l’Impiego per la stipulazione del cd. “patto di servizio”. In caso di mancata risposta alla convocazione, il beneficiario dell’ammortizzatore sociale a sostegno del reddito subisce una decurtazione dell’assegno mensile. Tuttavia, contro tale provvedimento, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, l’interessato può presentare ricorso all’ANPAL.

A fronte dell’attività svolta dall’ANPAL, con la delibera n. 54 del 2 dicembre 2019, sono stati riassunti i criteri e le modalità per decidere sui ricorsi.

Centro per l’Impiego, modalità di convocazione

Innanzitutto vengono definite le modalità di convocazione, le quali possono essere effettuate:

La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.

Riduzione NASpI e DIS-COLL, cosa deve contenere il provvedimento sanzionatorio?

Il provvedimento sanzionatorio del CpI deve contenere l'informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso. In particolare, il provvedimento deve recare l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, ai sensi dell'art. 21, co. 12, del D.Lgs. n. 150/2015, entro il termine di 30 giorni.

Riduzione NASpI e DIS-COLL, termini di presentazione del ricorso

Il termine per la presentazione del ricorso decorre:

Assenza alle convocazioni del CpI, i giustificati motivi

L’assenza alla mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro è giustificata nei seguenti casi:

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