Riduzione percentuale dei premi e contributi INAIL per l’anno 2023

Pubblicato il 20 ottobre 2022

Con decreto del 20 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riduzione

A seguito della delibera del 2 agosto 2022, n. 176, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, il Ministero del Lavoro comunica che la riduzione degli importi, per l’anno 2023, è fissata al 15,17%, ovvero inferiore rispetto a quella dell’anno in corso (pari al 15,27%).

Tale percentuale trova applicazione per i seguenti premi:

La riduzione non è prevista per i premi che - dal 1° gennaio 2023 - saranno oggetto di aggiornamento delle relative tariffe.

Con successiva circolare, l’Inail fornirà le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione.

Indici di gravità medi

Con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione sono stati aggiornati anche gli indici di gravità medi relativi al triennio 2023/2025, come segue.

Gestione Industria Commercio e Servizi

IGM

Tariffa Speciale Facchini e Barrocciai

4,92

Tariffa Speciale Insegnanti e Studenti

0,02

Tariffa Speciale Piccola Pesca

5,20

Tariffa Speciale Frantoi

7,37

 

Gestione Medici Radiologi

IGM

Tariffa medici radiologi

0,12

Tariffa sostanze radioattive

10,05

 

Gestione Agricoltura

IGM

Dipendenti

7,41

Autonomi

10,45

 

Premi Speciali Unitari

IGM

Allievi Iefp

0,05

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