Rifiuti, Iva al 10% solo per “speciali”

Pubblicato il 02 dicembre 2008

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 454 del 1° dicembre 2008, chiarisce che le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti speciali in materiale plastico provenienti da industrie, consorzi riciclatori obbligatori, Onlus e organismi di volontariato scontano l’Iva al 20%. Infatti, l’aliquota del 10% è riservata solo in caso di operazioni che riguardano lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, dell’art. 184 del Dlgs 152/06, ossia gli scarti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

In merito ai citati rifiuti speciali in materiale plastico viene specificato che possono rientrare anche nella categoria “rottami” se non sono utilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. In tal caso devono essere assoggettati ad Iva ordinaria con meccanismo di inversione contabile.

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