Rifiuti, Iva al 10% solo per “speciali”

Pubblicato il 02 dicembre 2008

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 454 del 1° dicembre 2008, chiarisce che le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti speciali in materiale plastico provenienti da industrie, consorzi riciclatori obbligatori, Onlus e organismi di volontariato scontano l’Iva al 20%. Infatti, l’aliquota del 10% è riservata solo in caso di operazioni che riguardano lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, dell’art. 184 del Dlgs 152/06, ossia gli scarti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

In merito ai citati rifiuti speciali in materiale plastico viene specificato che possono rientrare anche nella categoria “rottami” se non sono utilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. In tal caso devono essere assoggettati ad Iva ordinaria con meccanismo di inversione contabile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Saldo imposta sostitutiva TFR 2026 entro il 16 febbraio

11/02/2026

Riconoscimento titolo avvocato estero: esami CNF 2026

11/02/2026

CIGS aree di crisi industriale complessa: novità 2026

11/02/2026

Decreto Flussi 2026: ripartizione quote per lavoro stagionale nel turismo

11/02/2026

Attività esperienziali in agricoltura e lavoro: focus dei CDL

11/02/2026

Caparra confirmatoria e recesso: imposta di registro in misura fissa

11/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy