Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento

Pubblicato il 14 gennaio 2026

Il decreto legislativo n. 208 del 31 dicembre 2025 -  pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2026 e in vigore dal giorno successivo - dà attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) e adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III).

Il provvedimento completa l’aggiornamento del quadro regolamentare prudenziale nazionale degli istituti di credito alla fase finale del framework di Basilea III e interviene in modo organico sui poteri di vigilanza, sul sistema sanzionatorio e sulla disciplina delle succursali di banche di Stato terzo.

In tale prospettiva, l’intervento normativo incide in maniera significativa sul Testo unico bancario (TUB), sul Testo unico della finanza (TUF) e sulla legge n. 262/2005, ampliando e rendendo più incisivi i poteri delle autorità di vigilanza, aggiornando il regime applicabile alle succursali di banche di Stato terzo e rivedendo la disciplina sanzionatoria nonché i requisiti degli esponenti aziendali.

Decreto legislativo 208/2025: riforma delle banche e della vigilanza

Finalità e ambito di intervento  

Il decreto, come anticipato, persegue l’obiettivo di assicurare un allineamento completo dell’ordinamento nazionale al nuovo quadro prudenziale europeo, con particolare attenzione a:

Modifiche al Testo unico bancario   

La parte più ampia del decreto è dedicata alle modifiche al TUB (d.lgs. n. 385/1993), che riguardano sia profili definitori sia aspetti sostanziali dell’attività bancaria.

Succursali di banche di Stato terzo  

Il decreto introduce una disciplina organica delle succursali di banche di Stato terzo, sostituendo il riferimento alle banche “extracomunitarie”.
Viene previsto:

Sono inoltre disciplinati i poteri di intervento dell’autorità di vigilanza, inclusa la possibilità di imporre requisiti supplementari o di richiedere la trasformazione della succursale in banca italiana in presenza di rilevanza sistemica.

Requisiti degli esponenti aziendali e delle funzioni chiave  

Il decreto rafforza, a seguire, la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, introducendo in modo espresso:

La Banca d’Italia assume un ruolo più incisivo nella verifica dei requisiti per le banche di maggiore rilevanza, con la possibilità di pronunciare la decadenza dalla carica in caso di carenze.

Partecipazioni rilevanti, fusioni e scissioni  

Viene riformata la disciplina delle partecipazioni rilevanti, prevedendo un procedimento autorizzativo più articolato e coordinato con le autorità europee.

Analogamente, il decreto aggiorna le regole in materia di fusioni e scissioni bancarie, chiarendo i criteri di valutazione prudenziale e rafforzando i poteri autorizzativi della Banca d’Italia.

Rafforzamento dei poteri di vigilanza  

Il decreto amplia i poteri di intervento dell’autorità di vigilanza, includendo:

Sistema sanzionatorio e penalità di mora  

Una delle principali innovazioni riguarda la revisione del titolo VIII del TUB.

Accanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, il decreto introduce le penalità di mora, applicabili in caso di inosservanza persistente degli obblighi di vigilanza. Le penalità:

È inoltre rafforzata la disciplina del cumulo tra procedimenti amministrativi e penali, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Modifiche al Testo unico della finanza

Il decreto interviene anche sul TUF (d.lgs. n. 58/1998), in particolare:

Anche in questo ambito è rafforzato il coordinamento tra Banca d’Italia e Consob, soprattutto in relazione alle valutazioni di idoneità e ai profili antiriciclaggio.

Interventi sulla legge n. 262/2005  

Le modifiche alla legge sulla tutela del risparmio riguardano principalmente la Banca d’Italia, con l’introduzione di:

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore  

Il decreto prevede un articolato regime transitorio.

In particolare, molte delle nuove disposizioni sulle succursali di banche di Stato terzo si applicano a partire dall’11 gennaio 2027, al fine di consentire agli operatori un adeguamento graduale.

Le restanti disposizioni entrano in vigore il 9 gennaio 2026, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

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