E' approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, recante modifiche alla legge n. 20/1994, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
Il testo è stato approvato definitivamente dal Senato, nella seduta del 27 dicembre 2025 dopo il via libera della Camera, risalente al 9 aprile 2025.
Il provvedimento riformula la disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale e delle funzioni della Corte dei conti, attraverso una più puntuale delimitazione della nozione di colpa grave e l’introduzione di specifiche ipotesi in cui la responsabilità è limitata al solo dolo.
Tra le altre novità, sono previste forme di attenuazione dell’addebito risarcitorio e una disciplina più articolata del rapporto tra responsabilità erariale e coperture assicurative.
La riforma amplia inoltre i poteri consultivi e di controllo preventivo della Corte dei conti, con sanzioni per i ritardi nei procedimenti legati al PNRR e delega il Governo alla riorganizzazione funzionale dell’istituto.
Le nuove disposizioni, in parte, si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
La legge approvata definitivamente dal Senato reca modifiche alla Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), delegando anche il Governo a intervenire in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
Il provvedimento si compone di sei articoli e introduce modifiche significative alla Legge n. 20 del 1994 e al Codice della giustizia contabile.
Il cuore della riforma è rappresentato da una ridefinizione del concetto di colpa grave, elemento soggettivo fondamentale nella configurazione della responsabilità erariale.
In particolare, viene precisato che può parlarsi di colpa grave solo in presenza di una violazione manifesta delle norme di diritto, del travisamento dei fatti o della negazione di evidenze documentate negli atti del procedimento.
Si esclude invece la colpa grave se la condotta si è conformata a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
La riforma, in ogni caso, non elimina la responsabilità per colpa grave, ma ne circoscrive l’ambito applicativo, riducendo il rischio di responsabilità per scelte amministrative discrezionali assunte in contesti normativamente complessi.
Esclusione della responsabilità in presenza di atti controllati
Il nuovo testo prevede che non sussista colpa grave anche quando il fatto dannoso derivi da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, o da atti ad esso allegati o richiamati, presupposti logicamente e giuridicamente connessi.
Viene altresì presunta la buona fede dei titolari di organi politici che abbiano approvato atti predisposti dagli uffici tecnici in assenza di pareri contrari.
Limitazione al dolo in ambiti conciliativi e tributari
Un’importante innovazione consiste nella limitazione della responsabilità al solo dolo esclusivamente per gli atti adottati nell’ambito di accordi conciliativi in sede civile e nei procedimenti di definizione tributaria (quali mediazione, conciliazione e transazione fiscale).
La finalità è quella di incentivare l’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso, riducendo il rischio di responsabilità erariale in contesti caratterizzati da valutazioni tecnico-discrezionali.
Potere riduttivo del giudice contabile
Il giudice contabile, nei casi diversi da dolo o illecito arricchimento, può applicare una riduzione dell’addebito risarcitorio, entro limiti quantitativi predeterminati dalla legge e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.
Nella valutazione devono essere considerati il concorso dell’amministrazione, i vantaggi conseguiti e la gravità complessiva della condotta.
Sanzioni accessorie e obbligo assicurativo
Nei casi di maggiore gravità, la Corte dei conti può disporre misure accessorie, tra cui la limitazione temporanea dell’esercizio di funzioni connesse alla gestione di risorse pubbliche.
La legge interviene inoltre sulla disciplina delle coperture assicurative, chiarendo i limiti di operatività delle polizze per la responsabilità amministrativa e il relativo coordinamento con il giudizio contabile, senza introdurre un obbligo generalizzato di assicurazione.
Nuove regole sulla prescrizione
Infine, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data del fatto, anche se il danno è stato conosciuto successivamente, salvo il caso di occultamento doloso.
Un’ulteriore novità riguarda il rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti, che potrà essere esercitata, su richiesta, anche con riferimento a questioni giuridiche connesse a specifici interventi finanziati dal PNRR o dal PNC, nel rispetto di rigorosi presupposti oggettivi e procedurali.
La funzione consultiva non assume natura sostitutiva dell’attività amministrativa, ma è finalizzata a fornire un supporto interpretativo qualificato in contesti di particolare complessità.
La legge conferisce inoltre al Governo una delega legislativa finalizzata a una riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza operativa.
Nell’ambito di tale delega, si introduce anche la possibilità di prevedere il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa, da parte delle amministrazioni di appartenenza.
Sul piano sanzionatorio, la legge introduce meccanismi di responsabilizzazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi relativi a interventi PNRR e PNC, in caso di ritardi ingiustificati, nell’ambito delle ordinarie regole di responsabilità amministrativa e contabile.
Un ulteriore profilo riguarda il coordinamento della disciplina sulla responsabilità degli avvocati e dei procuratori dello Stato con quella già prevista per i magistrati, attraverso l’estensione di taluni principi e limiti di responsabilità, senza introdurre una nuova e autonoma forma generalizzata di responsabilità erariale.
L’ultimo articolo della legge prevede l’applicazione della nuova disciplina in materia di responsabilità erariale anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, purché non definiti con sentenza passata in giudicato, in coerenza con i principi di legalità e favor rei.
| Articolo | Oggetto | Novità introdotte |
|---|---|---|
| Art. 1 | Responsabilità erariale | Ridefinizione della colpa grave; previsione di ipotesi specifiche di responsabilità limitata al dolo; rafforzamento del potere riduttivo del giudice; coordinamento con le coperture assicurative. |
| Art. 2 | Funzione consultiva della Corte dei conti | Pareri su questioni giuridiche concrete legate a PNRR/PNC con valore ≥ 1 milione di euro e previa notifica dell’invito a dedurre. |
| Art. 3 | Delega al Governo | Riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti; disciplina sui rimborsi delle spese legali nei giudizi per responsabilità amministrativa. |
| Art. 4 | Misure sanzionatorie | Misure di responsabilizzazione per ritardi ingiustificati nei procedimenti PNRR/PNC, nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa. |
| Art. 5 | Responsabilità civile di avvocati e procuratori | Estensione della disciplina prevista per i magistrati anche alla responsabilità erariale di avvocati e procuratori dello Stato. |
| Art. 6 | Applicazione nel tempo | Applicazione retroattiva del nuovo regime di responsabilità erariale ai procedimenti pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore. |
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