Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

Pubblicato il 23 marzo 2026

Con il messaggio INPS n. 990 del 20 marzo 2026 vengono forniti importanti chiarimenti operativi in merito alla riforma della disabilità, con particolare riferimento alla terza fase della sperimentazione prevista dal decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Il provvedimento si inserisce in un contesto normativo più ampio che ha preso avvio con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il quale ha introdotto un nuovo modello di valutazione della disabilità, finalizzato a semplificare le procedure e garantire una maggiore uniformità sul territorio nazionale.

Tuttavia, la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema ha reso necessario un intervento correttivo da parte dell’INPS, volto a evitare criticità operative per cittadini e professionisti. In tale ottica, il messaggio in esame dispone la riapertura temporanea della procedura per la presentazione delle domande amministrative secondo le modalità antecedenti alla riforma.

La terza fase della sperimentazione: caratteristiche principali

Con il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026, l’Istituto aveva già fornito indicazioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione, stabilendo:

La tempistica estremamente ravvicinata tra la pubblicazione del decreto-legge (19 febbraio 2026) e l’avvio della nuova fase (1° marzo 2026) ha determinato alcune difficoltà operative, tra cui:

Riapertura temporanea della procedura

La procedura per la trasmissione delle domande amministrative è stata riaperta dalla data del 20 marzo 2026 fino al 31 marzo 2026.

Condizioni necessarie

Il messaggio individua in modo puntuale i requisiti per poter accedere alla procedura riaperta. In particolare, la domanda può essere presentata solo se:

  1. Il certificato medico introduttivo è stato trasmesso entro il 28 febbraio 2026
    • Il certificato deve essere stato redatto secondo le modalità precedenti alla riforma.
    • La trasmissione deve risultare correttamente acquisita nei sistemi INPS.
  2. Il richiedente non ha già presentato il nuovo certificato
    • Non deve essere stato inviato un certificato valido ai fini della nuova procedura.
    • In caso contrario, si applica il nuovo iter previsto dal decreto legislativo n. 62/2024.

La possibilità di presentare la domanda è limitata ai soggetti residenti o domiciliati nelle quaranta province individuate dal decreto-legge n. 19/2026.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy