Riforma su ordinanza cautelare. Motivazione con autonomo apprezzamento

Pubblicato il 13 ottobre 2015

Con sentenza n. 40978 depositata il 12 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha rigettato il ricorso del procuratore della repubblica, avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva dichiarato nulla - in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 292 e 309 c.p.p. come modificate dalla legge 47/2015 – un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, poichè quest'ultimo si sarebbe limitato a "ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, riproducendo addirittura la medesima suddivisione e le medesime parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento od osservazione e quindi, senza un'autonoma valutazione "

Nulla l'ordinanza con motivazione inesistente/apparente

Nel respingere le censure, la Cassazione ha dato innanzitutto atto che la normativa introdotta con legge 47/2015, nella parte in cui modifica la disposizione in tema di motivazione delle ordinanze cautelari di cui agli artt. 292 e 309 c.p.p. - che non ha carattere innovativo ma si limita ad adeguare la norma alla preesistente giurisprudenza di legittimità – ha ritenuto necessario che l'ordinanza di custodia abbia comunque un contenuto chiaro, indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante.

La nullità di cui all'art. 292 c.p.p., quindi, si verifica nel caso di ordinanza priva di motivazione o con motivazione del tutto apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario.

E nel caso di specie, alla luce del su-espresso principio, la Cassazione da conto (in ciò confutando le argomentazioni del Tribunale) della sostanziale inadeguatezza della motivazione a dimostrare l'autonoma valutazione del giudicante sulla complessiva vicenda cautelare.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy