Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 novembre 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo attuativo della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale). Il provvedimento introduce disposizioni di rilievo in materia di Terzo settore, imposta sul valore aggiunto, crisi d’impresa e sport, con interventi orientati alla semplificazione degli adempimenti, al coordinamento con il diritto unionale e alla stabilizzazione del quadro fiscale applicabile agli enti non profit. Inoltre, è stato dato il via libera definitivo al decreto correttivo che introduce modifiche rilevanti in materia di IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, imposte su successioni e donazioni, registro e che interviene inoltre sullo Statuto del Contribuente e su diversi Testi Unici.
L’approvazione è avvenuta previa intesa in Conferenza Unificata, recependo i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e gli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, in particolare per quanto concerne la disciplina IVA degli enti associativi.
Tra le misure più attese figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme del DL n. 146/2021, che avrebbero imposto a numerosi enti l’apertura della partita IVA e l’adempimento degli obblighi strumentali connessi (fatturazione, registrazione e conservazione dei corrispettivi).
Sulla proroga è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, evidenziando che essa “riconosce la specificità delle prestazioni rese dagli enti nei confronti dei propri associati e garantisce stabilità al Terzo Settore”.
Di seguito si analizzano, nel dettaglio, i contenuti principali del decreto legislativo approvato.
La proroga al 2036 consente di mantenere per un ulteriore decennio l’attuale regime di esclusione IVA sulle attività rese nei confronti degli associati, evitando l’operatività del sistema basato sull’esenzione, già rinviato più volte dal 2022.
Il differimento risponde alla necessità di completare il confronto con la Commissione europea e di definire un modello di tassazione che tenga conto della natura mutualistica e delle dimensioni ridotte di molti enti associativi.
Effetti concreti della proroga
La proroga consente alle società sportive dilettantistiche di proseguire le attività istituzionali senza l’obbligo generalizzato di apertura della partita IVA e senza l’onere di adeguarsi ai più complessi adempimenti previsti dal sistema IVA. Il differimento è particolarmente rilevante per un settore composto, in larga parte, da piccoli enti con strutture amministrative limitate, per i quali l’introduzione degli obblighi IVA avrebbe comportato un rilevante aggravio gestionale.
Il rinvio al 2036 evita anche il disallineamento tra imposte dirette e IVA che sarebbe sorto dal 2026 per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) impegnate nella somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali.
In assenza della proroga:
La proroga garantisce coerenza del sistema tributario e tutela la sostenibilità operativa delle APS impegnate in attività di servizio di rilevanza sociale.
Il decreto interviene sul sistema delle esenzioni IVA, modificando i numeri 15), 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del DPR 633/1972.
L’obiettivo è armonizzare la disciplina interna con i principi del diritto unionale, basando l’accesso all’esenzione non più sul profilo soggettivo dell’ente, ma sulle caratteristiche oggettive delle prestazioni rese.
Le principali novità sono:
Aliquota IVA al 5% per alcune attività delle imprese sociali
Per compensare gli effetti dell’esclusione dal regime di esenzione, il decreto introduce una misura di rilievo:
L’aliquota al 5% potrà essere applicata alle prestazioni:
rese nei confronti dei soggetti individuati dall’articolo 10, n. 27-ter, tra i quali:
L’introduzione dell’aliquota ridotta ha una duplice funzione:
In questo modo, il legislatore preserva la sostenibilità economica delle prestazioni rese dalle imprese sociali, senza compromettere la neutralità concorrenziale del sistema.
Il decreto legislativo introduce nel Codice del Terzo Settore il nuovo articolo 79-bis, una norma particolarmente rilevante perché interviene su un tema che, senza un correttivo, avrebbe potuto generare effetti fiscali distorsivi per gli enti coinvolti nella transizione dal TUIR al sistema delineato dal CTS.
Come noto, l’articolo 79 del Codice prevede criteri differenti rispetto al TUIR per stabilire se un’attività debba essere considerata commerciale o non commerciale. Questo passaggio può portare alcuni enti a vedere riclassificate come non commerciali attività che oggi rientrano nell’ambito d’impresa. Tale cambiamento, in assenza di specifiche tutele, avrebbe comportato la fuoriuscita dei beni strumentali dalla sfera commerciale e la conseguente emersione di plusvalenze latenti, pur in assenza di una vera operazione di realizzo.
Per evitare l’imposizione di importi non giustificati da effettivi ricavi, l’articolo 79-bis stabilisce che la plusvalenza non debba concorrere immediatamente alla formazione del reddito, a condizione che l’ente opti per tale regime nella dichiarazione annuale e che i beni continuino a essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
La tassazione torna ad operare solo in caso di cessione, di risarcimento o di destinazione a finalità diverse, con possibilità di rateizzare l’imposta in quattro esercizi qualora il bene sia stato posseduto per almeno tre anni.
L’intervento garantisce così la neutralità fiscale della transizione al CTS, evitando la generazione di imponibili non reali e assicurando una gestione sostenibile del patrimonio strumentale degli enti.
Il decreto legislativo innalza a 85.000 euro la soglia dei ricavi annui entro la quale le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono applicare il regime forfetario ai fini IVA, utilizzato in via transitoria secondo le regole previste per le persone fisiche dalla Legge n. 190/2014. Si tratta di un adeguamento necessario per allineare la normativa nazionale alla soglia armonizzata introdotta dall’Unione europea in materia di regimi speciali IVA.
Lo stesso limite viene fissato anche per l’accesso, dal periodo d’imposta 2026, al regime forfetario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore, salvo eventuali modifiche future derivanti da interventi europei.
Rimangono, infatti, confermati gli esoneri dalla certificazione dei corrispettivi, dalla memorizzazione elettronica, dalla trasmissione telematica e dall’utilizzo del registratore di cassa.
Dal punto di vista operativo, il decreto legislativo approvato il 20 novembre 2025 offre agli enti del Terzo Settore un quadro più prevedibile e gestibile, sia sotto il profilo IVA sia in relazione al trattamento fiscale delle attività commerciali e dei beni strumentali. Le novità approvate consentono agli enti di programmare con maggiore certezza la propria attività, evitando adempimenti che avrebbero inciso in modo significativo sulle realtà di piccole e medie dimensioni.
Accanto alle misure fiscali, il decreto contiene interventi di coordinamento anche in altri ambiti.
In materia di crisi d’impresa, sono previsti adeguamenti al Codice della crisi finalizzati a garantire coerenza con la riforma fiscale e con i nuovi regimi applicabili agli ETS, assicurando un coordinamento più efficace tra normativa tributaria e strumenti di regolazione delle situazioni di insolvenza.
Nel settore dello sport, il testo introduce modifiche legate al lavoro sportivo e alla fiscalità degli enti sportivi dilettantistici, con l’obiettivo di armonizzare tali discipline alle nuove regole IVA e alle esenzioni confermate dal decreto.
Nel complesso, le disposizioni approvate delineano un quadro più stabile e semplificato, che consente agli enti non profit e agli operatori sportivi di affrontare con maggiore chiarezza il percorso di adeguamento alla riforma fiscale e alle future evoluzioni normative.
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