Rilevanza penale per il trasporto di rifiuti eterogenei in assenza del Sistri

Pubblicato il 09 luglio 2013 La Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 28909 depositata l'8 luglio 2013, ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale di Verona aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un trasportatore per la fattispecie di smaltimento di rifiuti eterogenei non pericolosi con un formulario Cer diverso da quello di trasporto. Secondo l'organo giudicante nel merito, a seguito della sostituzione del Cer con il Sistri, era da ritenere penalmente rilevante esclusivamente l'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri.

Il pubblico ministero si era opposto alla detta decisione sottolineando che anche dopo la riforma, la condotta contestata continuava a conservare rilevanza penale.

Lettura, quest'ultima, condivisa dai giudici di Cassazione secondo cui, in considerazione della rinviata piena operatività del sistema Sistri ed al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo, andava confermata la rilevanza penale e non solo amministrativa della fattispecie contestata.
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