Rimborsabile il Tfr maturato durante la Cig in deroga

Pubblicato il 28 ottobre 2009

La legge n. 464/1972, dedicata ai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria (Cigs), prevede la possibilità per le aziende di richiedere alla Cigs il rimborso del Tfr, limitatamente alla quota maturata nel periodo di copertura della misura di sostegno al reddito straordinaria stessa.

Con il messaggio n. 23953/09, l’Istituto previdenziale specifica che il ricorso alla cassa integrazione in deroga non pregiudica - come sostenuto in precedenza - la possibilità per il datore di recuperare il Tfr a carico dell’Inps per i lavoratori licenziati, al termine del periodo coperto da integrazione salariale. L’unico Tfr rimborsabile è il maturato durante l’intervento di Cassa integrazione non in deroga.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

20/08/2025

Assegno di Inclusione: istruzioni ministeriali per le domande di rinnovo

20/08/2025

Recupero degli aiuti COVID e giudice competente a decidere

20/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy