Rimborsi e ruoli compensabili

Pubblicato il 07 novembre 2006

Con il Dl 262/06, collegato alla Finanziaria, è stata introdotta la possibilità di compensare i crediti d’imposta richiesti a rimborso con le somme iscritte a ruolo. La novità è importante in quanto fino ad oggi la compensazione si effettuava solo con pagamenti che transitano dal modello F24, quindi non riguardava i versamenti dovuti in sede di riscossione coattiva. Possono essere utilizzati tutti i crediti d’imposta richiesti a rimborso gestiti dall’agenzia delle Entrate, come quelli relativi ad Iva, Irpef, Irap e imposta di registro. Possono essere compensate tutte le somme iscritte a ruolo dall’Agenzia, come imposte, interessi e sanzioni. La procedura di compensazione può essere estesa alle somme iscritte a ruolo anche da altre agenzie fiscali o da enti previdenziali, come le Dogane o l’Inps, successivamente alla sottoscrizione di una convenzione con l’agenzia delle Entrate. Prima di erogare il rimborso, l’Agenzia deve verificare se il contribuente risulta iscritto a ruolo e, in caso positivo, deve congelare il rimborso e segnalare all’agente della riscossione l’esistenza del credito a disposizione.

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