Rimborsi Iva alla filiale

Pubblicato il 31 marzo 2008 La sentenza della corte di Cassazione numero 6310, emessa il 10 marzo 2008, attraverso il rigetto del ricorso di una società non residente indica la corretta lettura degli articoli 17 e 18 del decreto presidenziale 633 del 1972, che identificano nel cedente (prestatore del servizio) il legittimato ad esigere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente corrisposta. Riguardo al caso trattato, i giudici di legittimità concludono che ove la società non residente costituisca in Italia una branch che fattura alla casa madre servizi con applicazione del tributo, la filiale sarà l’unica legittimata alla richiesta del rimborso dell’Iva ingiustamente versata. Non la società residente.
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