Rimborsi soltanto per voli cancellati per guasti ordinari

Pubblicato il 23 dicembre 2008

La Corte di giustizia europea, con una sentenza di ieri, ha precisato che i vettori aerei possono rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri a seguito di una cancellazione del volo solo in circostanze “eccezionali”, quelle, cioè, per cui i problemi tecnici derivano da eventi che, per natura o origine, non riguardano il normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggano al suo effettivo controllo (ad esempio in un caso di sabotaggio legato a motivi terroristici). Nel caso esaminato, una signora austriaca aveva avviato un procedimento giudiziario, giunto fino al Tribunale dell'Ue, dopo che si era vista rifiutare una compensazione pecuniaria da Alitalia per la cancellazione di un volo a seguito di un guasto al motore dell'aereo. La compagnia aerea, in particolare, è stata condannata dalla Corte a risarcire i danni arrecati alla parte attrice, poiché il problema presentatosi, inerendo al normale esercizio dell'attività del vettore, non atteneva ad una circostanza eccezionale.

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