Rimborso di credito Iva: per la sospensione non basta la verifica in corso

Pubblicato il 16 settembre 2022

E' da ritenere carente di motivazione il provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva giustificato dalla sola circostanza che è in corso una verifica. Il Fisco deve fornire un'adeguata motivazione.

Con ordinanza n. 27165 del 15 settembre 2022, la Quinta sezione civile della Cassazione ha definitivamente confermato le ragioni promosse dalla Curatela fallimentare di una società contribuente, oppostasi al provvedimento di sospensione del rimborso di un credito Iva ad essa comunicato dall'Amministrazione finanziaria, la cui motivazione era limitata al fatto che era in corso una verifica.

La sospensione del rimborso, disposta ai sensi dell'art. 38 bis del DPR n. 633/1972, era stata impugnata dalla Curatela davanti ai giudici tributari di primo grado, i quali avevano rilevato che il provvedimento di sospensione di specie era del tutto carente di motivazione ed inidoneo.

Dopo che tali conclusioni erano state condivise anche dalla CTR, l'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte, denunciando violazione e falsa applicazione di legge.

In questa sede, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non potesse trovare accoglimento: era del tutto insignificante la motivazione del provvedimento di sospensione formulata nei termini riportati.

Nel richiamo generico all'art. 38 bis, infatti, risultava del tutto incomprensibile quale fosse la fattispecie presa in esame dall'Ufficio finanziario per sospendere il rimborso: si trattava di accertamenti penali per operazioni inesistenti (così rientranti nell'alveo del comma 8 della norma oppure di altre ragioni giustificative?

Di fatto, non vi era traccia delle motivazioni nel provvedimento.

E' stato quindi ribadito, dal Collegio di legittimità, il principio di diritto secondo cui, in tema di rimborsi Iva, la sospensione disposta dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 38 bis, comma 8, DPR. n. 633/1972 costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate, "che non impedisce all’Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti di tutela cautelare alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, quali quello previsto dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 472/1997, o dall’articolo 69 del Rd n. 2440/1923".

Questo, "a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall’articolo 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti dagli ulteriori strumenti cautelari invocati ed una adeguata motivazione".

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