Rimborso gasolio per autotrasportatori, al via le domande online

Pubblicato il 02 aprile 2019

Disco verde per il rimborso gasolio degli autotrasportatori. Sul sito delle Dogane è possibile richiedere la restituzione di una parte dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio. A tal fine, infatti, sono stati resi disponibili la versione aggiornata del software e il modello per la domanda. La richiesta, che riguarda i consumi effettuati nel 1° trimestre 2019, può essere effettuata fino al 30 aprile 2019.

A darne notizia è l’Agenzia Dogane Monopoli, con la nota n. 33989 del 25 marzo 2019.

Rimborso gasolio per autotrasportatori, importo

La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.

Rimborso gasolio per autotrasportatori, soggetti interessati

Il rimborso è riconosciuto:

  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
  2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
  3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
  4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740 “Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

Rimborso gasolio per autotrasportatori, soggetti esclusi

La L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1, co. 645 ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione in esame, escludendone - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000), puntualmente, l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Rimborso gasolio per autotrasportatori, scadenza per utilizzo del credito

Si rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2021.

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