Rimborso Irap negato per l’associato dello studio

Pubblicato il 13 novembre 2009

Sarà tenuto a versare l’Irap il professionista associato allo studio professionale. E’ questa la decisione pronunciata dalla cassazione civile con sentenza n. 22781 del 28 ottobre 2009, che ha capovolto la posizione assunta dai giudici di merito che avevano, al contrario, escluso l’assoggettamento ad Irap per il professionista che svolge il proprio lavoro nell’ambito di uno studio associato.

Per i giudici di piazza Cavour lo studio associato, per sua natura, si presta in via presuntiva ad essere qualificato come organizzazione autonoma di strutture e mezzi anche se di entità minima; inoltre associandosi i soggetti che lo compongono hanno “l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività”, potendo così trarre la conseguenza che il reddito derivante non sia solo il prodotto della professionalità dei singoli.

Per evitare l’assoggettamento alla tassa il professionista avrà l’onere di provare che il reddito è il frutto solamente del lavoro di ogni componente lo studio, essendo ininfluente la presenza di una organizzazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tesoreria INPS: entro maggio la regolarizzazione dei pregressi

30/04/2026

Tracking pixel email: linee guida del Garante, consenso obbligatorio

30/04/2026

Decreto sicurezza: le misure su indagini, tutela personale e forze di polizia

30/04/2026

Fondo Tesoreria INPS: nuovi obblighi e regolarizzazione dei pregressi

30/04/2026

Rivalutazione di terreni e partecipazioni “a regime”

30/04/2026

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2026 con imposta sostitutiva al 21%

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy