Rimborso Irap, prova dal contribuente

Pubblicato il 07 settembre 2016

La Cassazione, accogliendo un ricorso mosso dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una contesa per un rimborso Irap per l'acquisto di uno strumento di lavoro, spiega che il contribuente, lavoratore autonomo aveva l'onere della prova, ma non ha saputo fornire la dimostrazione che lo strumento acquistato era bene necessario per lo svolgimento dell’attività.

Il valore dei beni che costituiscono dotazione necessaria non assume alcun rilievo

Per chiarezza la Corte motiva, con l'ordinanza n. 17671 del 6 settembre 2016, che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, ai fini dell'assoggettamento ad Irap, se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Enti di sviluppo industriale. Errata corrige

26/08/2025

Quote retributive pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG: cosa c'è da sapere

26/08/2025

Istanza di adesione: impugnazione sospesa anche senza comparizione

26/08/2025

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy