In tema di rimborso dell’eccedenza dell’IVA detraibile relativa a interventi effettuati su beni appartenenti a soggetti terzi – come ad esempio lavori di manutenzione o ristrutturazione – la risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti utili per allineare le prassi operative a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha, infatti, confermato che, sul piano sostanziale, il diritto alla detrazione e quello al rimborso dell’IVA devono essere considerati equivalenti.
L’articolo 30, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che il contribuente ha la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile - purché superiore a 2.582,28 euro - al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Tale possibilità è ammessa, tra l’altro, per l’imposta riferita all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, oltre che per beni e servizi impiegati in attività di ricerca o studio.
In merito a questa disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva in passato precisato che non spettava il diritto al rimborso dell’IVA pagata per opere realizzate su immobili utilizzati in base a contratti di comodato o concessione d’uso, qualora tali interventi fossero inscindibili dal bene principale. Questo perché, secondo il diritto civile, tali opere diventano parte integrante di beni appartenenti a terzi e, di conseguenza, non possono essere contabilizzate come cespiti ammortizzabili nella contabilità del soggetto che le ha eseguite. Di riflesso, esse non rientrerebbero nei casi previsti dall’articolo 30, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, con la risoluzione n. 179/E del 27 dicembre 2005, pur riconoscendo la detraibilità dell’IVA versata per interventi di miglioramento, trasformazione o ampliamento su beni non propri ma funzionali all’attività economica svolta, l’Agenzia aveva specificato che:
L’interpretazione adottata in passato dall’Agenzia delle Entrate non ha sempre trovato pieno riscontro nelle decisioni della Corte di Cassazione. In merito al rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, si erano infatti formati due orientamenti distinti.
Secondo un primo filone giurisprudenziale, più favorevole al contribuente e in contrasto con la prassi amministrativa, il diritto al rimborso dell’IVA era riconosciuto anche per interventi effettuati su beni detenuti in locazione, comodato o altro uso, purché tali beni fossero funzionali, anche solo potenzialmente, all’attività imprenditoriale o professionale del soggetto passivo. In questo caso, il rimborso era ammesso indipendentemente dal fatto che le opere avessero una propria autonomia o fossero rimovibili alla fine del contratto.
Un secondo orientamento, invece, più allineato alla posizione dell’Agenzia, sosteneva che il rimborso potesse riguardare solo l’IVA relativa all’acquisto di beni ammortizzabili in senso stretto. Di conseguenza, non era previsto il rimborso per lavori effettuati su beni immobili appartenenti a terzi.
E’ poi arrivata la sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha definito la questione affermando che detrazione e rimborso dell’IVA si basano sugli stessi presupposti.
E’ stato chiarito che, nel contesto dell’IVA, la nozione di “beni ammortizzabili” va interpretata in modo ampio: si riferisce anche a beni utilizzati in virtù di contratti (come affitto o comodato), che garantiscano un uso continuativo nel tempo, purché tali beni siano funzionali all’attività dell’impresa.
Alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13162/2024, l'Agenzia delle Entrate aggiorna le proprie linee guida in merito al rimborso dell'IVA per spese sostenute su beni di proprietà di terzi.
Infatti riconosce che il diritto al rimborso dell'IVA si estende anche alle spese per interventi su beni detenuti in base a un titolo giuridico che ne assicuri l'uso per un periodo significativo, purché tali spese siano inerenti all'attività economica del contribuente e rispettino gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Questo rappresenta un allineamento con l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione.
Le precedenti indicazioni (es. risoluzione n. 179/E del 2005) non sono più valide. Le richieste di rimborso in corso verranno riesaminate sulla base dei nuovi criteri giurisprudenziali.
Pertanto, in presenza di contenziosi ancora in corso relativi al rimborso dell'IVA per spese su beni di terzi, l'Agenzia, valutando la specificità di ciascuna situazione, potrà rivedere la propria posizione in conformità con le nuove direttive, favorendo soluzioni che tengano conto dell'evoluzione giurisprudenziale.
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