Spese legali a imputato assolto, professionisti con esonero contributi

Pubblicato il 04 gennaio 2021

Tra le misure contenute nella nuova Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) si segnala la novità, di particolare rilievo, che dispone il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato.

L’intervento è contenuto nei commi da 1015 a 1022 dell’art. 1 della Legge e si sostanzia, in primo luogo, nell’istituzione, nello stato di previsione del ministero della Giustizia, di un fondo per il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Rimborso a imputato definitivamente assolto

All’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto ex art. 530 c.p.p. – ossia perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - viene quindi riconosciuto un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro.

Detto rimborso potrà essere corrisposto in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione e non concorrerà alla formazione del reddito.

Rimborso spese legali: presupposti e casi di esclusione

Per ottenere il rimborso occorrono:

Niente rimborso, invece, nei seguenti casi:

Attraverso un DM giustizia, che dovrà essere emanato di concerto con il ministro dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, verranno definiti i criteri per l’erogazione dei rimborsi, e ciò, tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo.

Il rimborso – viene infine specificato - può essere erogato solo in relazione a sentenze di assoluzione divenute definitive dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.

Professionisti: esonero dal pagamento di contributi previdenziali

Nel testo della legge di Bilancio è contenuto anche l’esonero, per il 2021, dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza. La misura è volta a ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricompresi, tra i lavoratori autonomi, anche i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.

A tale fine, è istituito un Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro.

L’esonero non riguarda i premi e i contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi: percezione, nel periodo d’imposta 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e calo del fatturato o dei corrispettivi, nell’anno 2020, non inferiore al 33 % rispetto a quelli dell’anno 2019.

I criteri e le modalità di attuazione della misura - contenuta nel comma 20 dell’art. 1 - sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.

Eredità vacanti e demanio

Ai commi 1008 e 1009 dell’art. 1, si prevede, infine, che all’Agenzia del demanio venga affidata la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale.

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