Rinnovabile il licenziamento nullo per superamento del comporto intimato prima della scadenza

Pubblicato il 19 novembre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24525 del 18 novembre 2014, ha confermato che il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, è nullo e non già temporaneamente inefficace.

Infatti, chiarisce la Corte, il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art.2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso che deve, perciò, già esistere anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto (ex multis: Cass. 21 settembre 1991, n. 9869; Cass. 26 ottobre 1999, n. 12031).

Tuttavia, dalla nullità del suddetto licenziamento discende, secondo gli Ermellini, la possibilità di rinnovazione dell’atto alla scadenza del periodo di comporto, in quanto il secondo provvedimento è un negozio diverso dal precedente.

D’altra parte, la Corte di Cassazione già in altre occasioni (da ultimo vedi Cass., sent. 19 marzo 2013, n. 6773) aveva sostenuto l’ammissibilità della rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora sub iudice.

In conclusione, nel caso di specie, sussiste la continuità e la permanenza del rapporto non interrotto dal primo licenziamento – in quanto atto di recesso nullo - ed è giustificata l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, ovvero il superamento del periodo di comporto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy